Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8663 del 04/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 8663 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Raia Donato, nato il giorno 1 gennaio
1984, avverso l’ordinanza 15-18 luglio 2013 del Tribunale del riesame di
Salerno.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Mario Fraticelli

che ha concluso

inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATI-0

per la declaratoria di

Data Udienza: 04/02/2014

2

1. Raia Donato, accusato di essere stato uno dei terminali dello
spaccio, nonché custode della droga del gruppo Corsini, ricorre, a mezzo del
suo difensore, avverso l’ordinanza 15-18 luglio 2013 del Tribunale di
Salerno, che ha respinto la richiesta di riesame proposta contro l’ordinanza di

2013, dal Gip presso il Tribunale di Salerno.
2. Raia risponde, come Maisto — alla cui posizione è accomunato dal
G.I.P. – del capo associativo e dell’ipotesi sub Z 15, oltre che del capo Z 13.
3. La difesa ha preliminarmente eccepito la nullità dell’ordinanza in
quanto motivata in modo solo apparente e tale da far comprendere che il
giudice non aveva esercitato alcun vaglio critico sì da rimettere la decisione
all’organo dell’accusa.
4. Il Tribunale ha condiviso l’asserzione difensiva in ordine all’assenza
sostanziale di un vero e proprio percorso motivazionale riconducibile al G.I.P.
il quale si è limitato a selezionare ed a proporre i brogliacci delle principali
conversazioni in auto e dei contatti telefonici oltre che dell’informativa relativi
a quel viaggio a Bologna così come degli analoghi atti di indagine relativi
all’arresto del Rescigno.
4.1. Peraltro, nel contrasto giurisprudenziale sul tema l’ordinanza ha
ritenuto di seguire quella interpretazione, secondo cui, pur in presenza di
una rilevata nullità, il tribunale del riesame ha il potere/dovere, anche per la
prima volta, di integrare-surrogare l’apparato argomentativo, ex art. 309,
nono comma, c.p.p.; potere/dovere da esercitare, non solo in caso di
insufficienza o contraddittorietà della motivazione (in via di integrazione) ma
anche in caso di mancanza totale o di mera apparenza della stessa (in via di
surrogazione), esplicitando, in tal caso, per la prima volta le ragioni
giustificative della misura cautelare adottata.
4.2. Su tali premesse il Tribunale ha provveduto alla valutazione
(integrazione-surrogazione) delle singole imputazioni esaminando il materiale
d’accusa ed integrando la sintesi valutativa espressa dal G.I.P. .

custodia cautelare domiciliare, emessa nei suoi confronti, in data 18 giugno

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CONSIDERATO IN DIRITTO
Con un unico motivo di impugnazione la difesa prospetta nullità
della decisione, per violazione di legge, con riferimento ai disposti degli artt.
292 n.2 cod. proc. pen. e 125 comma 3 cod. proc. pen. e sostiene l’errore in

di custodia cautelare in carcere, anziché l’adozione della diversa e dovuta
decisione di annullamento.
2. Tanto premesso, le doglianze formulate non possono essere accolte.
2.1. Preliminarmente ritiene il Collegio, pur non ignorando la recente
decisione di questa stessa sezione (c.c. 24 maggio 2012, dep. 02 luglio 2012,
n. 25631, Piscopo ed altri, Rv. 254161, secondo cui il potere dovere del
tribunale del riesame, di integrazione delle insufficienze motivazionali del
provvedimento impugnato non opera, oltre che nel caso di carenza grafica,
anche quando l’apparato argomentativo, nel recepire integralmente il
contenuto di altro atto del procedimento, o nel rinviare a questo, si sia
limitato all’impiego di mere clausole di stile o all’uso di frasi apodittiche,
senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui abbia fatto proprio il
contenuto dell’atto recepito o richiamato o comunque lo abbia considerato
coerente rispetto alle sue decisioni), che debba essere evidenziato che la
fattispecie in allora decisa riguardava una ordinanza applicativa di misura
coercitiva personale, costituita dalla copia di patti di motivazioni di ordinanze
emesse nell’ambito di differenti vicende giudiziarie e dall’integrale contenuto
della richiesta del pubblico ministero, senza che si fosse neppure provveduto
alle modifiche formali rese necessarie dal mutamento del tipo di atto e
dell’autorità procedente.
2.2. Situazione ben diversa da quella oggi da esaminare nella quale
l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del G.I.P., pur nella stringatezza
delle giustificazioni (il Tribunale del riesame ha accennato anche ad una
“ipomotivazione”) ha fatto uso di alcuni opportuni accorgimenti nel senso
che:

diritto, consistito nella formazione di una nuova giustificazione dell’ordinanza

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a) ha esposto, non solo trascrivendolo ma selezionandolo utilmente, il
materiale -rilevante e funzionale- ai fini della formulazione del giudizio di
gravità indiziarla;
b)

ha accompagnato ad esso, come strumento di conforme

giudiziaria;
c) ha correlato gli esiti delle intercettazioni ed il loro ragionevole
tenore, interpretato unitariamente, con le altre sinergiche emergenze
processuali;
d)

ha operato, per le parti non oggetto di uno specifico

approfondimento, una valutazione sintetica che risulta incompatibile con la
negazione della grave realtà indiziaria ritenuta.
2.3. In tale quadro e nella specie, appare quindi corretto il potere di
integrazione e/o di surroga esercitato nell’ordinanza gravata ( cfr.: cass. pen.
sez. 2, 7967/2012 Rv. 252222, Sez. 6, 8590/2006 Rv. 233499 Pupuleku;
massime conformi dal 1996 al 2004: 2950/1996 Rv. 206213; 4325/1996 Rv.
206494,

5502/1996 Rv. 203777, 5560/1996 Rv. 204041, 4753/1998 Rv.

211887, 11466/2001 Rv.

218752, 15729/2002 Rv.

21297, 35080/2002 Rv.

22636, 36611/2003 Rv. 226028, 35993/2004 Rv. 229763), senza aderire al
più radicale orientamento giurisprudenziale il quale nega al tribunale del
riesame, laddove si ravvisi difetto di motivazione, il potere di annullare il
provvedimento cautelare impugnato -dovendosi attribuire al solo giudice di
legittimità il potere di pronunciare il relativo annullamento per tale vizio- con
la naturale conseguenza di ritenere doverosa e corretta l’azione del Tribunale
di “provvedere integrativamente ad un’autonoma valutazione del quadro
indiziario già conosciuto dal giudice delle indagini preliminari”,
2.4. Invero la ricezione integrale del contenuto della richiesta del P.M.
nell’ordinanza del G.I.P., laddove avvenuto, non implica di per sè la nullità di
questa, quando risulti che il giudice abbia comunque esercitato un vaglio
critico oppure, come nella specie, quando non emerga che il giudice abbia
recepito del tutto acriticamente l’atto incorporato (cfr in termini: Sez. IV, n.

interpretazione, brani adesivi e commentati delle indagini di Polizia

5

4181/2008, Benincasa, Rv. 238674; Sez. II, n. 39383/2008, D’Amore e altro,
Rv. 241868, la quale ha affermato che “in caso di ritrascrizione integrale dei
contenuti dell’atto di riferimento” deve ritenersi effettuato un vaglio
consapevole del giudice sul contenuto del provvedimento di riferimento; Sez.

13385/2011, Soldano, Rv. 249682; Sez. I, n. 14830/2012, P.M. in proc.
Faye, Rv. 252274).
3. Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del
provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e
coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata. Manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94.1 ter disp. att. C.P.P..

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94.1
ter disp. att. C.P.P..
Così deciso in Roma il giorno 4 febbraio 2014
consigliere estensore

II, n. 6966/2011 P.M. in proc. Giampapa e altro, Rv. 249681; Sez. II, n.

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