Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8662 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 8662 Anno 2016
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Carta Sandro, nato a Guspini (Ca) il 31/10/1957

avverso la sentenza pronunciata da questa Corte in data 17/12/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/12/2014, la Quarta Sezione di questa Corte
Suprema rigettava i ricorsi proposti da Sandro Carta e Claudio Carta avverso la
pronuncia emessa dalla Corte di appello di Cagliari il 6/12/2013.
2. Propone ricorso ex art. 625-bis cod proc. pen. Sandro Carta, deducendo
che la sentenza di legittimità avrebbe commesso un evidente errore di
percezione in ordine al motivo di gravame concernente l’inutilizzabilità delle
intercettazioni telefoniche; ed invero, a fronte di una censura avente ad oggetto
la violazione del diritto alla prova (il Carta avrebbe chiesto – invano – di poter
sottoporre a perizia l’impianto di captazione utilizzato, atteso che sarebbe stato
collocato su una vettura diversa da quella per la quale era stato utilizzato il

Data Udienza: 10/11/2015

medesimo mezzo di ricerca della prova), questa Corte avrebbe risposto con
riguardo al diverso profilo del contenuto delle intercettazioni, affermando che
questo non sarebbe stato indicato nel gravame, né sarebbero stato specificate le
ragioni che avrebbero indotto a dubitare della regolarità delle captazioni in
oggetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Per costante e condiviso indirizzo di questa Corte, l’errore verificatosi nel
giudizio di legittimità – e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc.
pen. – consiste in un difetto percettivo (“materiale o di fatto”) causato da una
svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli
atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo
formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che
sarebbe stata adottata senza di esso (per tutte, Sez. 2, n. 2241 dell’11/12/2013,
Pezzino, Rv. 259821); per contro, qualora la causa dell’errore non sia
identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva, e la
decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di
fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dalla
norma in esame (per tutte, Sez. U, n. 18651 del 26/3/2015, Moroni, Rv.
263686; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, Misuraca, Rv. 259531).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la sentenza censurata non contenga un
simile errore, avendo risposto alla doglianza in tema di intercettazioni con
motivazione adeguata e scevra da qualsivoglia difetto percettivo. In particolare,
la Quarta Sezione ha specificato che il motivo di gravame – «attinente alla
inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali» (con esatta
qualificazione, dunque, della questione sollevata) – risultava «mera enunciazione
generica, senza indicazione alcuna riguardo ai contenuti delle conversazioni che
si assumono affette dal vizio, né delle ragioni che indurrebbero a dubitare, e in
quali termini, della correttezza della captazioni»; quel che è poi confermato dal
richiamo, contenuto nel presente ricorso, al medesimo motivo di doglianza (nel
quale, infatti, non si scorge alcuna indicazione di singole conversazioni
asseritamente viziate, peraltro in via del tutto ipotetica), sì da escludere ogni
fondatezza al gravame medesimo.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a

2

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ammende.

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