Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8661 del 04/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 8661 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
Decidendo sul ricorso proposto da Capone Claudio, nato il giorno 12
luglio 1988, avverso l’ordinanza 15-18 luglio 2013 del Tribunale del riesame
di Salerno.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Aurelio Galasso, che ha concluso per annullamento con rinvio,
limitatamente alla misura degli arresti domiciliari, nonché il difensore del
ricorrente avv.ssa Anna Roma che ha chiesto l’accoglimento
dell’impugnazione.

Data Udienza: 04/02/2014

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RITENUTO IN FATTO
1. Capone Claudio ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso
l’ordinanza 15-18 luglio 2013 del Tribunale di Salerno, che ha rigettato
richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza di custodia cautelare in

Tribunale di Salerno.
Capone risponde, oltre che del reato associativo (quale corriere
dell’associazione retta dal Corsini Ugo), dei capi d, h, i, u.
2. Il Tribunale del riesame ha desunto la sua responsabilità in ordine
all’associazione, valorizzando,

come puntualizzato dal G.I.P. , dalla

partecipazione all’episodio del trasporto di 40 kg. di hashish, descritto al
capo n, per il quale il ricorrente ha subito condanna alla pena concordata di
anni quattro di reclusione, perché tal genere di quantitativo evoca l’idea
dell’intraneità, non affidandosi, siffatte operazioni, a persone verso le quali
non era riposto pieno affidamento fiduciario.
3. La difesa ha eccepito la nullità dell’ordinanza in quanto motivata in
modo solo apparente e tale da far comprendere che il giudice non aveva
esercitato alcun vaglio critico sì da rimettere la decisione all’organo
dell’accusa e la gravata ordinanza ha negato l’assenza sostanziale di un vero
e proprio percorso motivazionale riconducibile al G.I.P..
4. Il Tribunale, in proposito, ha rilevato:
a) che sussiste una “ipomotivazione” a chiusura di ogni singolo capo
d’imputazione: nel capo d), il G.I.P. ritiene che il tenore letterale delle frasi,
l’assenza di motivazioni alternative ai contatti telefonici riportati consenta di
ricondurli alla attività criminosa ipotizzata ( pag. 28); nel capo h), cita
l’autoeloquenza del riferimento ai cinque grammi ed alle buste di plastica e
così procede, attraverso brevi aggiunte motivazionali, anche negli altri capi in
esame.
b) che simile tecnica motivazionale, alquanto sbrigativa, è discutibile
anche perché l’ordinanza, per il resto, riporta, attraverso la tecnica del copia
e incolla informatico, alcuni passaggi della richiesta del pubblico ministero e,

carcere emessa nei suoi confronti, in data 18.6.2013 dal Gip presso il

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nella parte introduttiva, espone una serie dì massime giurisprudenziali in
tema di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio e di utilizzabilità
delle intercettazioni, buone per ogni situazione;
c) che peraltro tale modus operandi finisce con l’assolvere all’onere di

salienti intercettazioni o, in alcuni casi, ai passaggi delle informative
(quantunque attraverso la solita tecnica del copia e incolla) seguono sempre,
nel caso del Capone, (scarne) parole di commento che non possono
(nemmeno) ritenersi improntate a formule di stile, tendenzialmente
apodittiche.
d) che pertanto, in conclusione, l’ordinanza non presenta, quel totale
deficit argomentativo eccepito dal difensore perché, utilizzando parti
predefinite e formate in altra sede e privilegiando la componente espositiva
su quella valutativa, alla fine, rende, comunque, intelligibile il percorso
motivazionale seguito e, soprattutto, consente a questo Tribunale di integrare
il suddetto apparato argomentativo senza necessariamente annullarlo;
e) che, nel contrasto giurisprudenziale sul tema, va seguita quella
interpretazione che, pur in presenza di una rilevata nullità, il tribunale del
riesame ha il potere/dovere, anche per la prima volta, di integrare-surrogare
l’apparato argomentativo, ex art. 309, nono comma, c.p.p.; potere/dovere
da esercitare, non solo in caso di insufficienza o contraddittorietà della
motivazione (in via di integrazione) ma anche in caso di mancanza totale o
di mera apparenza della stessa (in via di surrogazione), esplicitando, in tal
caso, per la prima volta le ragioni giustificative della misura cautelare
adottata.
5. Su tali premesse il Tribunale ha provveduto alla valutazione (anche
mediante integrazioni e surrogazioni) delle singole imputazioni confermando
puntualmente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza

cui all’art. 292 n. 2 c.p.p. perché alla riproduzione dei brogliacci delle più

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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La difesa del Capone propone due motivi di impugnazione.
Con un primo motivo viene dedotta inosservanza ed erronea
applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo che, a

sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, il
Tribunale, in contrasto con una diversa interpretazione giurisprudenziale (si
cita cass. 22327/2012), ha sanato il vizio invalidante senza annullare il
provvedimento impugnato.
2. Con un secondo motivo si lamenta il mancato accoglimento delle
istanze di revoca e/o sostituzione della misura fondate sulla condanna a
pena patteggiata ad anni 4 di reclusione senza considerare che il Capone dal
24 febbraio 2011 al 3 aprile 2013 era stato detenuto e che “sino al 3 aprile
2013 era stato sottoposto, senza soluzione di continuità, agli arresti
domiciliari e detenzione domiciliare, a fronte di un’accusa che va dal
dicembre 2010 al 24 febbraio 2011. In ogni caso il giudizio di pericolosità
male è stato fondato sull’esercizio della facoltà di non rispondere.
3. Ritiene la Corte l’infondatezza del primo motivo e l’accoglibilità
della seconda doglianza in punto di esigenze cautelari.
4. Tanto premesso, le critiche formulate nel I motivo non possono
essere accolte.
4.1. Preliminarmente ritiene il Collegio, pur non ignorando la recente
decisione di questa stessa sezione (c.c. 24 maggio 2012, dep. 02 luglio 2012,
n. 25631, Piscopo ed altri, Rv. 254161, secondo cui il potere dovere del
tribunale del riesame, di integrazione delle insufficienze motivazionali del
provvedimento impugnato non opera, oltre che nel caso di carenza grafica,
anche quando l’apparato argomentativo, nel recepire integralmente il
contenuto di altro atto del procedimento, o nel rinviare a questo, si sia
limitato all’impiego di mere clausole di stile o all’uso di frasi apodittiche,
senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui abbia fatto proprio il
contenuto dell’atto recepito o richiamato o comunque lo abbia considerato

fronte di una assoluta e radicale nullità dell’ordinanza del G.I.P. in punto di

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coerente rispetto alle sue decisioni), che debba essere evidenziato che la
fattispecie in allora decisa riguardava una ordinanza applicativa di misura
coercitiva personale, costituita dalla copia di parti di motivazioni di ordinanze

emesse nell’ambito di differenti vicende giudiziarie e dall’integrale contenuto

alle modifiche formali rese necessarie dal mutamento del tipo di atto e
dell’autorità procedente.
4.2. Situazione ben diversa da quella oggi da esaminare nella quale
l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del G.I.P., pur nella stringatezza
delle giustificazioni (il Tribunale del riesame ha accennato anche ad una
“ipomotivazione”) ha fatto uso di alcuni opportuni accorgimenti nel senso
che:
a) ha esposto, non solo trascrivendolo ma selezionandolo utilmente, il
materiale -rilevante e funzionale- ai fini della formulazione del giudizio di
gravità indiziaria;
b)

ha accompagnato ad esso, come strumento di conforme

interpretazione, brani adesivi e commentati delle indagini di Polizia
giudiziaria;
c) ha correlato gli esiti delle intercettazioni ed il loro ragionevole
tenore, interpretato unitariamente, con le altre sinergiche emergenze
processuali;
d)

ha operato, per le parti non oggetto di uno specifico

approfondimento, una valutazione sintetica che risulta incompatibile con la
negazione della grave realtà indiziarla ritenuta.
4.3. In tale quadro e nella specie, appare quindi corretto il potere di
integrazione e/o di surroga esercitato nell’ordinanza gravata ( cfr.: cass. pen.
sez. 2, 7967/2012 Rv. 252222, Sez. 6, 8590/2006 Rv. 233499 Pupuleku;
massime conformi dal 1996 al 2004: 2950/1996 Rv. 206213; 4325/1996 Rv.
206494,

5502/1996 Rv. 203777, 5560/1996 Rv. 204041, 4753/1998 Rv.

211887, 11466/2001 Rv.

218752, 15729/2002 Rv.

21297, 35080/2002 Rv.

22636, 36611/2003 Rv. 226028, 35993/2004 Rv. 229763), senza aderire al

della richiesta del pubblico ministero, senza che si fosse neppure provveduto

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più radicale orientamento giurisprudenziale il quale nega al tribunale del
riesame, laddove sì ravvisi difetto di motivazione, il potere di annullare il
provvedimento cautelare impugnato -dovendosi attribuire al solo giudice di
legittimità il potere di pronunciare il relativo annullamento per tale vizio- con

di “provvedere integrativamente ad un’autonoma valutazione del quadro
indiziario già conosciuto dal giudice delle indagini preliminari”,
4.4. Invero la ricezione integrale del contenuto della richiesta del P.M.
nell’ordinanza del G.I.P., laddove avvenuto, non implica di per sè la nullità di
questa, quando risulti che il giudice abbia comunque esercitato un vaglio
critico oppure, come nella specie, quando non emerga che il giudice abbia
recepito del tutto acriticamente l’atto incorporato (cfr in termini: Sez. IV, n.
4181/2008, Benincasa, Rv. 238674; Sez. II, n. 39383/2008, D’Amore e altro,
Rv. 241868, la quale ha affermato che “in caso di ritrascrizione integrale dei
contenuti dell’atto di riferimento” deve ritenersi effettuato un vaglio
consapevole del giudice sul contenuto del provvedimento di riferimento; Sez.
II, n. 6966/2011 P.M. in proc. Giampapa e altro, Rv. 249681; Sez. II, n.
13385/2011, Soldano, Rv. 249682; Sez. I, n. 14830/2012, P.M. in proc.
Faye, Rv. 252274.).
4.5. Il primo motivo di impugnazione va quindi rigettato.
5. A diverse conclusioni devesi invece pervenire quanto al secondo
motivo, subito rilevando come sia stato scorrettamente utilizzato, ai fini del
giudizio di pericolosità, l’avvenuto esercizio della facoltà di non rispondere.
5.1. Giova in proposito ricordare che in tema di misure cautelari
personali, l’esercizio, da parte dell’indagato della facoltà di non rispondere o
di non collaborare, non consente di desumere alcuna prognosi sfavorevole in
ordine al pericolo di commissione di altri reati, o altra conseguenza negativa
diversa dall’impossibilità di accedere ad eventuali benefici che possono
legittimamente derivare dalla collaborazione (cass. pen. sez. 6, 38139/2008
Rv. 241321).

la naturale conseguenza di ritenere doverosa e corretta l’azione del Tribunale

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Nella specie peraltro, tale considerazione è stata utilizzata,
dall’estensore del provvedimento, “ad abundantiam”, come è rilevabile in
modo manifesto dalla locuzione usata in premessa «…Per di più l’indagato,
che si è avvalso della facoltà di non rispondere..».

circostanze decisive dedotte dalla difesa e che concernevano il fatto che,
dopo l’eseguito arresto del 24 febbraio 2011 (per il capo N) il Capone era
rimasto ininterrottamente sottoposto a misura personale coercitiva, sino al 3
aprile 2013, senza che per tutto tale tempo siano stati accertati legami,
oppure anche semplici suggestivi contatti, con gli altri coindagati idonei a
dare consistenza al giudizio sulla permanenza e persistenza del detto
“rapporto socialmente pregiudizievole”, il quale, comunque, era risalente a
tempo cronologicamente contenuto dal dicembre 2010 al 24 febbraio 2011.
3.3. Si tratta di

dati rilevanti nel giudizio di pericolosità che

imponevano idonea giustificazione che, nella specie, risulta omessa.
Per tali ragioni, e per tale solo punto, l’ordinanza impugnata va
annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame
sul punto al Tribunale di Salerno, il quale, nella piena libertà di valutazione
propria del giudice di mento, porrà rimedio al rilevato vizio di motivazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94.1 ter disp. att.
C.P.P..
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia
per nuovo esame sul punto al Tribunale di Salerno. Manda alla Cancelleria
per gli adempimenti di cui all’art. 94.1 ter disp. att. C.P.P..
Così deciso in Roma il giorno 4 febbraio 2014
Il consigliere estensore

5.2. In ogni caso il Tribunale non dà alcuna doverosa spiegazione su

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