Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8660 del 04/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 8660 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Rescigno Danilo, nato il giorno 20
agosto 1990, avverso l’ordinanza 15-18 luglio 2013 del Tribunale di Salerno
che ha respinto il riesame avverso l’ordinanza di custodia cautelare in
carcere, emessa nei suoi confronti, in data 18 giugno 2013, dal Gip presso il
Tribunale di Salerno
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.

Data Udienza: 04/02/2014

2

Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il
difensore del ricorrente, avv. Michele Alfano, che ha chiesto raccoglimento
dell’impugnazione.

1.

Rescigno Danilo ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso

l’ordinanza 15-18 luglio 2013 del Tribunale di Salerno, che ha respinto il
riesame avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei suoi
confronti, in data 18 giugno 2013, dal Gip presso il Tribunale di Salerno per
reati in tema di droga.
2. Il ricorrente, che si ipotizza sia stato uno dei terminali dello spaccio
nel comune di Caste! S.Giorgio, risponde del capo associativo e delle ipotesi

sub w, z, z.6, oltre che del capo z.13 (per il quale ultimo si è proceduto
separatamente, essendo stato egli arrestato nella flagranza del reato).
3.

La difesa ha eccepito la nullità dell’ordinanza in quanto motivata in

modo solo apparente e tale da far comprendere che il giudice non aveva
proprio esercitato alcun vaglio critico così rimettendo la decisione all’organo
dell’accusa.
4. L’ordinanza del riesame oggi impugnata non ha del tutto condiviso
l’asserzione difensiva in ordine all’assenza sostanziale di un vero e proprio
percorso motivazionale riconducibile al G.I.P., evidenziando che sussiste una
“ipomotivazione” almeno a chiusura dei primi due capi d’imputazione
satellite, capi w) e z).
4.1.

Per i restanti capi il Tribunale ha ritenuto che la tecnica

motivazionale del G.I.P. sia sbrigativa e discutibile anche perché l’ordinanza
riporta, verosimilmente attraverso la tecnica del copia e incolla informatico,
alcuni passaggi della richiesta del pubblico ministero e, nella parte
introduttiva, espone una serie di massime giurisprudenziali in tema di
associazione a delinquere finalizzata allo spaccio e di utilizzabilità delle
intercettazioni, buone per ogni situazione.

RITENUTO IN FATTO

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Tuttavia -prosegue sempre l’ordinanza- alla riproduzione dei brogliacci
delle più salienti intercettazioni o, in alcuni casi, ai passaggi delle informative
(quantunque attraverso, la solita tecnica del copia e incolla) sono seguite
parole di commento che non possono nemmeno ritenersi improntate a

4.2. Nella vicenda, quindi, il Riesame, preso atto che l’ordinanza non
presenta quel totale deficit argomentativo eccepito dal difensore, ha supplito
alle assenze-carenze di motivazione aderendo a quell’orientamento
giurisprudenziale secondo cui, pur in caso di rilevata nullità, si ritiene corretto
che il tribunale del riesame possa e debba esercitare il potere di
integrazione/surrogazione dell’apparato argomentativo, normativamente
impostogli ex art. 309, comma 9, c.p.p., esprimendo per la prima volta le
ragioni giustificative della misura cautelare adottata.
4.3. In particolare e nella specie, il Tribunale dopo aver spiegato di
essersi uniformato a tale interpretazione «anche in un’ottica di salvezza del
provvedimento e nel rispetto delle ragioni di tutela sociale» ha rigettato il
riesame avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del G.I.P.
motivando diffusamente sulle singole ipotesi d’accusa, adottando una
“tecnica retrospettiva” che, partendo dalla fine ovvero dal sequestro del
carico consegnato dal Ciaglia, ha proceduto a ritroso, illuminando anche i
contatti precedenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con un unico motivo di impugnazione la difesa del Rescigno
prospetta, oltre alla nullità per mancanza di motivazione dell’ordinanza del
G.I.P., il mancato rispetto della regola dell’indispensabile presenza di indizi di
colpevolezza in quanto, con l’apparente razionalità giuridica della tecnica
retrospettiva di valutazione della prova, il riesame ha prevaricato la portata
degli elementi a sua disposizione, enfatizzandoli in modo illegittimo, e per di
più dando per scontata una circostanza da dimostrare, e cioè che il
quantitativo di droga affidato ai ricorrente fosse il dato significativo del
rapporto associativo.

formule di stile, tendenzialmente apodittiche.

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1.1. In definitiva tutto sarebbe basato su illazioni, congetture, ipotesi
ed evocazioni, in realtà elementi fantastici, che non possono costituire la
sostanza degli indizi necessari per dare fondamento alla esigenza di
privazione alla libertà del cittadino, secondo le prescrizioni della Corte

2. Tanto premesso, le doglianze formulate non possono essere accolte.
2.1. Preliminarmente ritiene il Collegio, pur non ignorando la recente
decisione di questa stessa sezione (c.c. 24 maggio 2012, dep. 02 luglio 2012,
n. 25631, Piscopo ed altri, Rv. 254161, secondo cui il potere dovere del
tribunale del riesame, di integrazione delle insufficienze motivazionali del
provvedimento impugnato non opera, oltre che nel caso di carenza grafica,
anche quando l’apparato argomentativo, nel recepire integralmente il
contenuto di altro atto del procedimento, o nel rinviare a questo, si sia
limitato all’impiego di mere clausole di stile o all’uso di frasi apodittiche,
senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui abbia fatto proprio il
contenuto dell’atto recepito o richiamato o comunque lo abbia considerato
coerente rispetto alle sue decisioni), che debba essere evidenziato che la
fattispecie in allora decisa riguardava una ordinanza applicativa di misura
coercitiva personale, costituita dalla copia di parti di motivazioni di ordinanze
emesse nell’ambito di differenti vicende giudiziarie e dall’integrale contenuto
della richiesta del pubblico ministero, senza che si fosse neppure provveduto
alle modifiche formali rese necessarie dal mutamento del tipo di atto e
dell’autorità procedente.
2.2. Situazione ben diversa da quella oggi da esaminare nella quale
l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del G.I.P., pur nella stringatezza
delle giustificazioni (il Tribunale del riesame ha accennato anche ad una
“ipomotivazione”) ha fatto uso di alcuni opportuni accorgimenti nel senso
che:
a) ha esposto, non solo trascrivendolo ma selezionandolo utilmente, il
materiale -rilevante e funzionale- ai fini della formulazione del giudizio di
gravità indiziaria;

Costituzionale e della Corte dei Diritti Fondamentali della Unione Europea.

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b)

ha accompagnato ad esso, come strumento di conforme

interpretazione, brani adesivi e commentati delle indagini di Polizia
giudiziaria;
c) ha correlato gli esiti delle intercettazioni ed il loro ragionevole

processuali;
d)

ha operato, per le parti non oggetto di uno specifico

approfondimento, una valutazione sintetica che risulta incompatibile con la
negazione della grave realtà indiziaria ritenuta.
2.3. In tale quadro e nella specie, appare quindi corretto il potere di
integrazione e/o di surroga esercitato nell’ordinanza gravata ( cfr.: cass. pen.
sez. 2, 7967/2012 Rv. 252222, Sez. 6, 8590/2006 Rv. 233499 Pupuleku;
massime conformi dal 1996 al 2004: 2950/1996 Rv. 206213; 4325/1996 Rv.
206494, 5502/1996 Rv. 203777, 5560/1996 Rv. 204041, 4753/1998 Rv.
211887, 11466/2001 Rv. 218752, 15729/2002 Rv. 21297, 35080/2002 Rv.
22636, 36611/2003 Rv. 226028, 35993/2004 Rv. 229763), senza aderire al
più radicale orientamento giurisprudenziale il quale nega al tribunale del
riesame, laddove si ravvisi difetto di motivazione, il potere di annullare il
provvedimento cautelare impugnato -dovendosi attribuire al solo giudice di
legittimità il potere di pronunciare il relativo annullamento per tale vizio- con
la naturale conseguenza di ritenere doverosa e corretta l’azione del Tribunale
di “provvedere integrativamente ad un’autonoma valutazione del quadro
indiziario già conosciuto dal giudice delle indagini preliminari”,
2.4. Invero la ricezione integrale del contenuto della richiesta del P.M.
nell’ordinanza del G.I.P., laddove avvenuto, non implica di per sè la nullità di
questa, quando risulti che il giudice abbia comunque esercitato un vaglio
critico oppure, come nella specie, quando non emerga che il giudice abbia
recepito del tutto acriticamente l’atto incorporato (cfr in termini: Sez. IV, n.
4181/2008, Ben(ncasa, Rv. 238674; Sez. II, n. 39383/2008, D’Amore e altro,
Rv. 241868, la quale ha affermato che “in caso di ritrascrizione integrale dei
contenuti dell’atto di riferimento” deve ritenersi effettuato un vaglio

tenore, interpretato unitariamente, con le altre sinergiche emergenze

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consapevole del giudice sul contenuto del provvedimento di riferimento; Sez.
II, n. 6966/2011 P.M. in proc. Giampapa e altro, Rv. 249681; Sez. II, n.
13385/2011, Soldano, Rv. 249682; Sez. I, n. 14830/2012, P.M. in proc.
Faye, Rv. 252274.).

ora valutata l’ammissibilità e la fondatezza della proposta impugnazione.
3.1. Reputa il Collegio che le critiche, come sopra formulate sulla
giustificazione redatta dai giudici del merito cautelare, non siano accoglibili
per il loro palese vizio di inammissibilità.
3.2. E’ noto che il controllo di legittimità sulla motivazione delle
ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, per
risalente ed immodificata giurisprudenza ( dr. ex plurimis:

cass. pen. sez.

Sez. 1, 1700/1998 Rv. 210566), è preordinato ad una doppia verifica: da
un lato, quella della congruenza e della coordinazione logica dell’apparato
argomentativo, che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile
colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, quello della valenza sintomatica degli
indizi.
3.4. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, nel caso in
cui la motivazione risulti adeguata, coerente ed esente da errori logici e
giuridici, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del
giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza
dei risultati del materiale probatorio.
3.5. Inoltre ed in particolare, il vizio di mancanza della motivazione
dell’ordinanza del riesame, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, quando non
risulti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato, restando
estranea alla valutazione di legittimità la verifica della sufficienza e della
razionalità della motivazione sulle questioni di fatto.
4. Orbene, l’applicazione di tali canoni consente -per questa parte del
motivo di ricorso- una decisione di inammissibilità, versandosi nella specie a
fronte di una motivazione ben strutturata,

lineare, priva di illogicità,

3. Ribadito quindi il potere di surroga ed integrazione del Riesame, va

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conforme al modello voluto dal legislatore, e, soprattutto esaustiva in ordine
alla individuazione, peso ed apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza,
recuperati dal compendio processuale ed interpretati con persuasività e
ragionevolezza non invalidabile per effetto delle critiche dell’impugnazione

acquisizioni processuali.
5. Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del
provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e
coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata. Manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94.1 ter disp. att. C.P.P..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94.1
ter disp. att. C.P.P..
Così deciso in Roma il giorno 4 febbraio 2014
consigliere estensore

che tendono a suggerire una diversa e più favorevole lettura delle

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