Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 866 del 20/04/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 866 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Fiore Michele, nato a Modugno il 01/06/1982

avverso l’ordinanza del 20/09/2016 del Tribunale di Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’annullamento
dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari, in funzione di giudice
dell’esecuzione, per un nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20 settembre 2016 il Tribunale di Bari, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di Fiore
Michele, volta all’applicazione della disciplina del reato continuato con riferimento
a due sentenze rese dal medesimo ufficio, la prima il 31 ottobre 2013, riformata
dalla Corte di appello di Bari solo in relazione alla pena, e la seconda il 14

Data Udienza: 20/04/2017

settembre 2012, irrevocabili rispettivamente il 13 marzo 2015 e il 2 ottobre
2012.
Il Tribunale, premesso il richiamo ai principi di diritto pertinenti al chiesto
istituto, ripercorse le allegazioni dell’istante e le offerte produzioni documentali,
rilevava, a ragione della decisione, che:
– le violazioni, pur commesse in arco temporale ristretto (circa due mesi) e
offensive del medesimo bene giuridico (patrimonio), si differenziavano con
riferimento alle concrete modalità di realizzazione (rapina con taglierino in danno

nell’altro caso) e con riguardo ai beni concretamente appresi (denaro e buoni
pasto in un caso, uva nell’altro);
– la necessità, dedotta dall’istante, di procurarsi il denaro per pagare i debiti
di gioco, contratti nel contesto del suo documentato stato di ludopatia, mentre
poteva costituire il movente sotteso a entrambe la violazioni, non era indicativa
della unicità del disegno criminoso, inteso come rappresentazione degli elementi
essenziali dell’illecito che si sarebbe successivamente commesso già al momento
della realizzazione del primo reato, esprimendo al contrario uno stile di vita
delinquenziale, né implicando la scelta di pagare i debiti di gioco con i proventi di
reati la predeterminazione a grandi linee dei reati in oggetto.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore avv. Luciano Marcianò, l’interessato Fiore, che ne chiede
l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento
all’art. 81, secondo comma, cod. pen.
Secondo il ricorrente, l’avere egli commesso i reati, oggetto della richiesta,
in un breve arco temporale (circa un mese e mezzo) per pagare i debiti di gioco
contratti per il suo stato di conclamata ludopatia conferma la sussistenza del
vincolo della continuazione, in applicazione analogica del nuovo testo dell’art.
671 cod. proc. pen., relativo allo stato di tossicodipendenza.
Inoltre, nelle condotte ascritte sono rinvenibili gli indici rivelatori della
unicità del disegno criminoso elaborati dalla giurisprudenza, quali la distanza
cronologica tra i fatti, le modalità delle condotte e la tipologia dei reati, il bene
protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di
luogo.

3.

Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta,

concludendo per l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame allo
stesso Giudice, stante la fondatezza del ricorso.

2

di un supermercato, in un caso, tentato furto di uva da tavola in campagna,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso sviluppa censure manifestamente infondate ovvero non

consentite o generiche.

2.

È destituita di ogni fondamento la deduzione del ricorrente che,

fondandosi su un’affermata analogia tra il proprio stato patologico di

della disciplina normativa di cui al nuovo testo dell’art. 671, primo comma,
ultimo periodo, cod. proc. pen., come modificato dal d.l. 30 dicembre 2005, n.
272, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2006, n. 49, alla cui
stregua “fra gli elementi che incidono sulla applicazione della disciplina del reato
continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di
tossicodipendenza”.
2.1. Invero, come già condivisibilmente rimarcato da questa Corte, «anche
se l’art. 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge
di conversione 8 novembre 2012, n. 189 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 10
novembre 2012 n. 263, ha introdotto un programma di aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza ‘con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e
riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che
caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così
come definita dalla Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.)’, la ludopatia,
pur potendo avere in comune con la tossicodipendenza la dipendenza dal gioco
d’azzardo, non diversamente peraltro da altre situazioni che creano dipendenza
come il tabagismo, l’alcolismo e la cleptomania, affonda le proprie radici in
aspetti della psiche del soggetto e non presenta, al momento attuale, quegli
aspetti di danno, che l’esperienza ha dimostrato essere alla base dei
comportamenti devianti cui, nell’ambito della discrezionalità legislativa, la
modifica normativa sopra indicata ha inteso porre un rimedio», pervenendosi al
rilievo conclusivo che «in definitiva, l’estensione dei livelli di assistenza alle
persone affette da ludopatia non ne ha comportato l’assimilazione alla
tossicodipendenza, né consente, per la differenza che si riscontra tra le situazioni
di base, il ricorso all’analogia» (Sez. 1, n. 18162 del 16/12/2015, dep. 2016,
Bruno, n.m.).
2.2. Di tali principi il Giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione,
coerentemente sottolineando la non assimilabilità -ai fini delle valutazioni
correlate al riconoscimento della continuazione- dello stato di alcoldipendenza e
di altri stati patologici, quali lo stato di ludopatia, allegato e documentato dal

3

documentata ludopatia e lo stato di tossicodipendenza, reclama l’applicazione

ricorrente, alla condizione della tossicodipendenza per la peculiarità della stessa,
e ragionevolmente rappresentando che la necessità di procurarsi denaro per
pagare i debiti da gioco, indicata come movente dei comportamenti illeciti del
ricorrente, non è dimostrativa sul piano giuridico della riconducibilità degli stessi
a un’unica ideazione criminosa posta a base di un originario e unitario
programma criminoso, esprimendo piuttosto la inclinazione criminosa del
medesimo in termini di scelta di vita ispirate alla sistematica consumazione di
illeciti, non predeterminati nelle loro linee essenziali, per reperire, sussistendone

3. Né introduce elementi di specificità l’ulteriore censura relativa alla omessa
valorizzazione dei possibili indicatori della unicità del disegno criminoso elaborati
dalla giurisprudenza di legittimità, posto che la loro enunciazione descrittiva, non
correlata alla disamina svoltane nell’ordinanza impugnata in termini congruenti ai
dati fattuali disponibili, si traduce in un diffuso dissenso di merito rispetto a essa
e in una pretesa diversa lettura e interpretazione di elementi già apprezzati
ovvero ritenuti subvalenti nel discorso giustificativo con logica analisi fattuale e
plausibile opinabilità di valutazione, e, pertanto, estranee al tema di indagine
consentito in questa sede.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
A tale dichiarazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché -valutato il contenuto del ricorso e in difetto
dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di millecinquecento euro alla cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla
cassa delle ammende.
Così deciso il 20/04/2017
Il Presidente

Il Consigliere estensore

igerr

Angela Tardio
/

Lt

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l’occasione o l’opportunità, denaro/provvista economica.

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