Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 866 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 866 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CUTOLO ANTONIO N. IL 31/05/1970
avverso la sentenza n. 2728/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
31/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 11/11/2013

Cutolo Antonio ricorre avverso la sentenza 31.5.12 della Corte di appello di Napoli con la quale, in
parziale riforma di quella in data 22.11.11. del Tribunale di Noia, è stata ridotta la pena, per il reato
di cui all’art.624-bis c.p., ad anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed E 400,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.c) c.p.p. per essere la motivazione lacunosa e contraddittoria, oltre che generica con

Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 11 novembre 2013

riferimento ai motivi di gravame.

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