Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8659 del 04/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 8659 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Vaccaro Vincenzo, nato il giorno 12
maggio 196, avverso l’ordinanza 19 settembre 2013 del Tribunale della
libertà di Trieste.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Mario Fraticelli che ha concluso per la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 04/02/2014

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RITENUTO IN FATTO
Vaccaro Vincenzo, ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso
l’ordinanza 19 settembre 2013 del Tribunale della libertà di Trieste, il quale,
decidendo sull’appello proposto contro l’ordinanza della Corte di appello di

della custodia cautelare in carcere, applicata al ricorrente per il reato di
evasione, commesso il 28 dicembre 2012, ha confermato la decisione della
corte distrettuale condannandolo alle spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con un unico motivo di impugnazione si prospetta violazione di
legge con riferimento al disposto dell’art. 300 cod. proc. pen..
2. In proposito si deduce: a) che in data 13 settembre 2013 era stato
notificato al Vaccaro (detenuto) dalla Procura generale, provvedimento di
cumulo ex art. 663 cod. proc. pen. di esecuzione di pene concorrenti (due
sentenze di condanna della Corte di appello di Trieste ed una del Tribunale
di Pordenone; b) che tre giorni dopo, il 19 settembre, vi era stata la
pronuncia oggi impugnata, illegittima in quanto, dopo l’intervenuta sentenza
di condanna definitiva e successivo ordine di esecuzione della pena “era
venuto meno qualsiasi interesse alla conclusione del procedimento di
appello”; c) che, in tale contesto la misura cautelare in quanto
funzionalmente predisposta alla formale instaurazione della fase esecutiva
ad iniziativa del P.M., permane anche dopo la pronuncia definitiva di
condanna, ed iniziata l’esecuzione si verificherà un mutamento del titolo
della custodia la cui durata verrà computata nella determinazione della pena
detentiva residua; d) che pertanto il Tribunale doveva dichiarare il non luogo
a provvedere sull’istanza per cessazione della materia del contendere.
3. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse del Vaccaro.
Invero la pronuncia del Tribunale data, decidendo sull’appello proposto
contro l’ordinanza della Corte di appello (che aveva rigettato dell’istanza di
sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata per il
reato di evasione) ha correttamente confermato la decisione della corte
,

Trieste 23 agosto 2013, di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura

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distrettuale -condannando il ricorrente alle spese- pur dopo la conseguita
irrevocabilità della sentenza di merito, comunque non dedotta né
comunicata dalla parte al giudice procedente.
3.1. Il passaggio in giudicato della sentenza di condanna infatti non
quale prosegue (anche nelle sue vicende processuali poste in essere con
impugnazioni radicate prima di tale esito) fino a trasformarsi in detenzione
espiativa della pena, al momento in cui viene disposta l’esecuzione di
quest’ultima, con la conseguenza che, qualora per qualsiasi ragione il titolo
espiativo venga successivamente caducato, tale trasformazione non si
verifica e la detenzione deve ritenersi mantenuta in forza dell’originario
titolo cautelare ed il relativo periodo deve essere computato ai fini del
calcolo dei termini massimi della custodia cautelare (cass. pen. sez.
6, 34531/2011 Rv. 250842
3.2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 C.P.P., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in
favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in e.
1000,00 (mille).
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di e. 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il giorno 4 febbraio 2014
I consigliere estensore

determina l’interruzione automatica della custodia cautelare in corso, la

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