Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8658 del 11/10/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8658 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LOMBARDO SANTO N. IL 05/01/1968
avverso l’ordinanza n. 880/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANIA, del 28/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 11/10/2012

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza deliberata il 28 settembre 2011 e depositata il 30 settembre
2011 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto la domanda di
detenzione domiciliare avanzata da Lombardo Santo.
Avverso la predetta ordinanza il Lombardo ha dichiarato di proporre ricorso

proprio difensore, il quale non li ha presentati.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1, stesso
codice, per mancata presentazione dei motivi.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro
cinquecento, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso, in Roma, in data 11 ottobre 2012.

per cassazione in data 13 ottobre 2011, riservando il deposito dei motivi al

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