Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8656 del 11/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 8656 Anno 2014
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PILONE RUBEN N. IL 01/01/1975
avverso la sentenza n. 866/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
29/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. t , V. (itp-g 1A-CCIDri E
che ha concluso per ) C/OD J.,X iI eARaP •

Udito, per la parte civile, l’Avv /
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Data Udienza: 11/02/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1.

Con sentenza del 29.4.2013 la Corte di appello di Milano – a seguito
di gravame interposto nell’interesse dell’imputato PILONE Ruben
avverso la sentenza emessa il 21.12.2012 dal Tribunale di Milano – ha
confermato detta sentenza con la quale il predetto imputato è stato
riconosciuto colpevole dei reati di cui all’art. 337 c.p. ( capoA),

20.6.2012. e condannato a pena di giustizia oltre al risarcimento dei
danni nei confronti della costituita parte civile GUARDASONI Andrea.
2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a
mezzo del difensore deducendo:

2.1.

violazione dell’art. 78 co.1 lett. d) c.p.p. per assenza della
esposizione delle ragioni che giustificano la domanda della costituita
parte civile non essendo sufficiente al riguardo la mera trascrizione del
/
capo di imputazione. Inoltre, l’atto civile privo del codice fiscale
risulterebbe inammissibile.

2.2.

violazione ex art. 606 lett. d) c.p.p. per mancata assunzione di
una prova decisiva e violazione dell’art. 438 c.V c.p.p. in relazione al
rigetto della richiesta difensiva di abbreviato condizionato ad
integrazione probatoria avendo omesso il Giudice di appello di motivare
sulla mancata ammissione della prova in primo grado con conseguente
diniego immotivato del trattamento premiale per il rito proposto.

2.3. violazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in ordine al
trattamento sanzionatorio ed al mancato ifecuperoli dello sconto di pena
per la scelta del rito abbreviato nonché per il mancato riconoscimento
della continuazione con precedente sentenza e delle attenuanti
generiche. Continuazione che , invece, doveva essere riconosciuta sulla
base della medesima motivazione che aveva determinato i reati, legati
alla lieve dipendenza dall’alcool dell’imputato.
3.

Il ricorso è inammissibile.

4.

Il primo motivo è manifestamente infondato reiterando le analoghe
doglianze espresse in sede di appello alle quali la Corte ha
correttamente risposto; considerando soddisfatte le condizioni di
ammissibilità della domanda mediante l’indicazione del fatto-reato per il
quale si agiva in giudizio dat quale , nella specie, immediatamente
discendeva l’evento lesivo di natura patrimoniale er<< - causa petendi» della domanda. Analogamente è da dire quanto alla dedotta mancanza 81,582,585 c.p. (capo B) e art. 423 c.p. ( capo C) commessi in Cusago il della indicazione del codice fiscale che costituisce mera irregolarità non incidente sulla validità della costituzione in giudizio del soggetto danneggiato. 5. Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto ripropositivo di considerazioni in fatto circa la necessità delle proposte integrazioni ed in ragione della risposta resa dalla Corte territoriale - priva di vizi logici e giuridici e, pertanto, incensurabile in questa sede - circa la legittimità del rigetto della domanda di accesso al rito abbreviato/ contrasto con le esigenze di economia processuale collegate al rito abbreviato e analiticamente reputate non necessarie ai fini del decidere. 6. Il terzo motivo è inammissibile per genericità2 non misurandosi con la motivazione resa dalla sentenza in merito al mancato recuperot r della diminuzione per il rito al quale l'imputato legittimamente non è stato ammesso; al disconoscimento della continuazione correttamente affermato sulla base della irrilevanza del solo dato temporale, tenuto conto delle vicende nelle more patite dall'imputato che escludevano la programmazione del delitto per il quale si procedeva al momento del precedente fatto. Del tutto generica, infine, è la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche giustificata sulla base dei nutriti precedenti penali e dall'assenza di elementi positivi. 7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11.2.2014. condizionato allo svolgimento di una serie di acquisizion‘ palesemente in

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