Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8656 del 11/02/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8656 Anno 2014
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PILONE RUBEN N. IL 01/01/1975
avverso la sentenza n. 866/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
29/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. t , V. (itp-g 1A-CCIDri E
che ha concluso per ) C/OD J.,X iI eARaP •
Udito, per la parte civile, l’Avv /
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Data Udienza: 11/02/2014
Considerato in fatto e ritenuto in diritto
1.
Con sentenza del 29.4.2013 la Corte di appello di Milano – a seguito
di gravame interposto nell’interesse dell’imputato PILONE Ruben
avverso la sentenza emessa il 21.12.2012 dal Tribunale di Milano – ha
confermato detta sentenza con la quale il predetto imputato è stato
riconosciuto colpevole dei reati di cui all’art. 337 c.p. ( capoA),
20.6.2012. e condannato a pena di giustizia oltre al risarcimento dei
danni nei confronti della costituita parte civile GUARDASONI Andrea.
2.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a
mezzo del difensore deducendo:
2.1.
violazione dell’art. 78 co.1 lett. d) c.p.p. per assenza della
esposizione delle ragioni che giustificano la domanda della costituita
parte civile non essendo sufficiente al riguardo la mera trascrizione del
/
capo di imputazione. Inoltre, l’atto civile privo del codice fiscale
risulterebbe inammissibile.
2.2.
violazione ex art. 606 lett. d) c.p.p. per mancata assunzione di
una prova decisiva e violazione dell’art. 438 c.V c.p.p. in relazione al
rigetto della richiesta difensiva di abbreviato condizionato ad
integrazione probatoria avendo omesso il Giudice di appello di motivare
sulla mancata ammissione della prova in primo grado con conseguente
diniego immotivato del trattamento premiale per il rito proposto.
2.3. violazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in ordine al
trattamento sanzionatorio ed al mancato ifecuperoli dello sconto di pena
per la scelta del rito abbreviato nonché per il mancato riconoscimento
della continuazione con precedente sentenza e delle attenuanti
generiche. Continuazione che , invece, doveva essere riconosciuta sulla
base della medesima motivazione che aveva determinato i reati, legati
alla lieve dipendenza dall’alcool dell’imputato.
3.
Il ricorso è inammissibile.
4.
Il primo motivo è manifestamente infondato reiterando le analoghe
doglianze espresse in sede di appello alle quali la Corte ha
correttamente risposto; considerando soddisfatte le condizioni di
ammissibilità della domanda mediante l’indicazione del fatto-reato per il
quale si agiva in giudizio dat quale , nella specie, immediatamente
discendeva l’evento lesivo di natura patrimoniale er<<
- causa petendi»
della domanda. Analogamente è da dire quanto alla dedotta mancanza 81,582,585 c.p. (capo B) e art. 423 c.p. ( capo C) commessi in Cusago il della indicazione del codice fiscale che costituisce mera irregolarità non
incidente sulla validità della costituzione in giudizio del soggetto
danneggiato.
5. Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto ripropositivo
di considerazioni in fatto circa la necessità delle proposte integrazioni
ed in ragione della risposta resa dalla Corte territoriale - priva di vizi
logici e giuridici e, pertanto, incensurabile in questa sede - circa la
legittimità del rigetto della domanda di accesso al rito abbreviato/ contrasto con le esigenze di economia processuale collegate al rito
abbreviato e analiticamente reputate non necessarie ai fini del decidere.
6. Il terzo motivo è inammissibile per genericità2 non misurandosi con la
motivazione resa dalla sentenza in merito al mancato recuperot r della
diminuzione per il rito al quale l'imputato legittimamente non è stato
ammesso; al disconoscimento della continuazione correttamente
affermato sulla base della irrilevanza del solo dato temporale, tenuto
conto delle vicende nelle more patite dall'imputato che escludevano la
programmazione del delitto per il quale si procedeva al momento del
precedente fatto. Del tutto generica, infine, è la doglianza relativa alla
mancata concessione delle attenuanti generiche giustificata sulla base
dei nutriti precedenti penali e dall'assenza di elementi positivi. 7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 11.2.2014. condizionato allo svolgimento di una serie di acquisizion‘ palesemente in