Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8655 del 11/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 8655 Anno 2014
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
MILANO
nei confronti di:
SCHILLACI DOMENICO N. IL 26/09/1965
avverso la sentenza n. 2643/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. , v 5 co-g4 ec t or( E
che ha concluso per i
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Data Udienza: 11/02/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 14.12.2012 la Corte di appello di Milano, a seguito di
gravame interposto dall’imputato SCHILLACI Domenico avverso la
sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Monza il 19.3.2008,
in parziale riforma di detta sentenza ha ridotto la pena inflitta
all’imputato riconosciuto colpevole del delitto di calunnia ai danni di

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano deducendo
erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 157 e
161 c.p. avendo omesso la Corte territoriale di dichiarare la prescrizione
del reato intervenuta in data 11.6.2011.
3. Il ricorso è fondato.
4.

La stessa sentenza gravata, in motivazione, ha riconosciuto la esistenza
della causa estintiva e la erroneità della decisione, rilevandone,
purtuttavia ,la non emendabilità in sede di correzione di errore
materiale.

5. Il fatto risulta commesso in data 11.6.2002 e ad esso risulta applicabile
– in quanto più favorevole – l’attuale disciplina che individua il termine
ordinario pari a sei anni e quello massimo pari ad anni nove, in
considerazione della recidiva infraquiquennale contestata , scadente in
data 11.6.2011.
6. Deve, quindi, annullarsi senza rinvio la sentenza gravata per intervenuta
prescrizione del reato, non sussistendo le condizioni di cui all’art. 129
c.p.p., restando quindi ferme le statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.
Così deciso in Roma, 11.2.2014.

D’APOTE Giovanni, commessa in Agrate Brianza in data 11.6.2002.

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