Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8654 del 11/10/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8654 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SOLTANI ADLER N. IL 29/11/1965
avverso l’ordinanza n. 119/2011 TRIBUNALE di TRAPANI, del
10/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 11/10/2012

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza deliberata il 10 ottobre 2011 il Tribunale di Trapani, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda proposta da
Soltani Adler diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato
continuato tra i fatti giudicati con quattro sentenze di condanna.
A ragione della decisione il Tribunale ha addotto che i reati,
l’uno dall’altro, erano stati commessi in tempi distanziati: il 30/07/1991, il
29/07/1992, il 24/07/1993 (i delitti) e in epoca prossima al febbraio 2004
(la contravvenzione), così da non potersi rappresentare, già alla luce del
tenore delle contestazioni oltre che in ragione delle ricostruzioni fattuali
svolte nelle motivazioni delle sentenze di condanna, come momenti
esecutivi di un unico programma delittuoso posto in essere nel medesimo
contesto spazio temporale e nella medesima cornice normativa di
riferimento.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Soltani tramite il difensore di fiducia, il quale denuncia i vizi di violazione di
legge e difetto di motivazione: il Tribunale non avrebbe fatto corretta
applicazione dei canoni giurisprudenziali in materia, i quali, da un lato, non
postulano la necessaria contiguità spazio-temporale delle condotte
criminose per il riconoscimento del vincolo della continuazione, e, dall’altro,
non esigono che sia l’istante a dimostrare la sussistenza dell’identità del
disegno criminoso, dovendo questi limitarsi ad indicare le sentenze relative
ai fatti tra i quali richiede l’applicazione del vincolo della continuazione; il
Tribunale, inoltre, non avrebbe svolto alcuna attività istruttoria al fine di
dirimere il contrasto tra elementi a favore ed elementi contrari
all’accoglimento dell’istanza del condannato.
CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché deduce una violazione di legge
manifestamente infondata, non incorrendo il provvedimento impugnato in
alcuna inosservanza dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., e un vizio di
motivazione solo enunciato, senza svolgere alcuna specifica critica delle
argomentazioni del giudice di merito, ma limitandosi ad un generico elenco
di massime giurisprudenziali in tema di riconoscimento della continuazione
in sede esecutiva.

1

separatamente giudicati e accertati in modo assolutamente indipendente

L’ordinanza impugnata ha, invece, correttamente valutato i fatti-reato
come ricostruiti nelle sentenze ad essi pertinenti e, all’esito della disamina
del contenuto delle medesime decisioni secondo i parametri rilevanti in
subiecta materia, ha illustrato, con motivazione congrua, adeguata e senza
violare la legge penale sostanziale e processuale, le ragioni ostative al
riconoscimento della continuazione.
Il tutto in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte,
configurabilità del reato continuato e per l’applicazione della continuazione
in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in
essere determinati reati o, comunque, con una scelta di vita che implica la
reiterazione di determinate condotte criminose, atteso che le singole
violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma
deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine,
richiedendosi, in proposito, la progettazione “ah origine” di una serie ben
individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche
essenziali; con la conseguenza che deve escludersi che una tale
progettazione possa essere presunta sulla sola base dell’identità o
dell’analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero
ancora della unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito,
occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in
specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano
frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva (Sez.
2, n. 18037 del 07/04/2004, deo. 19/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 11 ottobre 2012.

secondo la quale l’unicità del disegno criminoso, necessaria per la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA