Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8652 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 8652 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Zhiri Mohamed, nato il giorno 8 novembre
1986 in Marocco, avverso la sentenza 21 maggio 2013 della Corte di appello di
Milano.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Aurelio Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Zhiri Mohamed, ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza
21 maggio 2013 della Corte di appello di Milano, che, in parziale riforma della
sentenza 11 dicembre 2012 del G.U.P. presso il Tribunale di Milano, ha
rideterminato la pena in anni 7 e mesi 2 dì reclusione ed €. 32 mila di multa per il
delitto di cui agli artt. 73 comma 1, 1 bis e 6 d.p.r. 309/90, in quanto (in

Data Udienza: 05/02/2014

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concorso con El Youssefi Rachid separatamente giudicato), ed ha rigettato
l’eccezione di incompetenza territoriale: sia perché intempestivamente dedotta,
solo al momento della discussione e non subito dopo il compimento degli
accertamenti relativi alla costituzione delle parti; sia perché infondata nel merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO

con riferimento agli artt. 8 commi 3 e 9 cod. proc. pen., 73 d.p.r. 309/90, e vizio
di motivazione sul punto.
2. Il ricorso evidenzia come la possibilità da parte del difensore di chiedere
la parola per formalizzare un’eccezione preliminare (quale quella di incompetenza
per territorio), nel corso del giudizio abbreviato, in un momento precedente alla
discussione, come ad avviso della Corte d’Appello avrebbe dovuto fare il difensore,
e di chiedere che l’eventuale rifiuto opposto dal Giudice fosse messo a verbale, è
una possibilità del tutto avulsa dalle regole che disciplinano lo schema legale tipico
del processo celebrato nelle forme del giudizio abbreviato non preceduto da

udienza preliminare.
2.1 Si sostiene sul punto che, quando il Giudice regola l’udienza nella quale
si celebra un giudizio abbreviato, proprio in ragione ed in ossequio alle regole che
presiedono allo svolgimento della stessa, lo fa seguendo una scansione temporale
contenuta, contingentata e vincolata, la quale non prevede e non lascia alcuno
spazio a divagazioni di sorta; inoltre, nè è prevista né potrebbe essere accolta dal
Giudice la richiesta da parte del difensore di verbalizzazione di provvedimenti
(quale quello che nel caso di specie secondo la Corte territoriale, questo difensore
avrebbe dovuto chiedere) del tutto avulsi ed estranei allo schema legale tipico del
rito abbreviato;
2.2. non sarebbe quindi corretta l’affermazione, che si rinviene nella
sentenza gravata, per cui “il difensore che intende formulare una questione
preliminare deve chiedere la parola prima che il P.M. pronunci la requisitoria”, in
quanto, sia l’eventuale richiesta del difensore che, in ipotesi, il rifiuto opposto dal
Giudice, si porrebbero come atti estranei allo schema legale del rito abbreviato,
quindi non suscettibili di venire verbalizzati;

1. Con un unico motivo di impugnazione si prospetta violazione di legge,

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2.3. la locuzione “in limine al processo abbreviato”, utilizzata dalle Sezioni
Unite per indicare il termine entro il quale può essere sollevata l’eccezione, deve
essere intesa — tenendo conto delle concrete modalità di svolgimento dell’udienza
— nel senso che la difesa ha l’onere di formulare l’eccezione di incompetenza per
territorio nel primo momento utile, che nello specifico altro non è se non quello

avvenuto nella specie.
3. In conclusione, per il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe adottato
un’interpretazione eccessivamente formalistica e restrittiva del principio di diritto
formulato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, per cui l’eccezione deve essere
formulata in limine al giudizio abbreviato, tenuto conto che nel caso di giudizio
abbreviato non preceduto da udienza preliminare manca del tutto una fase
/
i
deputata alla trattazione delle questioni preliminari, come, per quanto qui
interessa, la proposizione e decisione delle eccezioni di incompetenza per
territorio.
4. Per ciò che attiene al merito della eccezione la difesa aveva contestato in
appello che l’ipotesi che la detenzione dello stupefacente sulla Fiat Marea sarebbe
iniziata in territorio milanese, fosse una circostanza del tutto non dimostrata e non
dimostrabile.
5.

Tanto premesso, ritiene la Corte che le doglianze in punto di

tempestività della eccezione di incompetenza ed il corrispondente merito della
questione, in ordine alla sostenuta competenza territoriale del Tribunale di Pisa
siano infondate.
6. Rileva il ricorso che il difensore, nel corso dell’udienza di trattazione del
giudizio abbreviato, avrebbe formulato l’eccezione di incompetenza per territorio
nel primo momento utile nel quale gli è stata concessa la parola, momento che ha
coinciso con quello della discussione, allorché, proprio in considerazione della
natura preliminare dell’eccezione de qua, rispetto alla decisione nel merito, la
stessa è stata proposta “in via preliminare” non essendovi altro momento in cui
utilmente proporla.
6.1. Ciò posto, ferma la regola indicata dalle S.U. con sentenza 27996/12,
Forcelli, secondo cui l’eccezione di incompetenza territoriale è proponibile “in

della discussione, allorché la difesa riceve dal Giudice “la parola” come in concreto

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limine” al giudizio abbreviato, che non sia stato preceduto dall’udienza preliminare,
il problema è quindi quello di individuare il tempo processuale entro cui una
eccezione si debba, oppure no, considerare proposta «in limine litis», in un
contesto appunto di rito abbreviato non preceduto da udienza preliminare.
6.2. Reputa la Corte che sia corretta l’interpretazione della corte distrettuale
formulata soltanto al momento e nel corso della discussione.
6.3. La soluzione è infatti conforme alla ratio della disciplina indicata
dall’art.491 comma 1, cod. proc. pen., il quale stabilisce che le questioni,
concernenti la competenza per territorio, «sono precluse se non sono proposte
subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle
parti e sono decise immediatamente».
6.4. Trattasi pacificamente di norma generale che va applicata anche al rito
speciale del giudizio abbreviato e che risponde a principi di economia processuale e
ad esigenze di ragionevole durata del processo, considerata anche la circostanza
che in detto giudizio sono possibili attività istruttorie e ritenuto, infine che, in tale
udienza, vanno osservate, per quanto applicabili, le disposizioni previste per
l’udienza preliminare, tra le quali anche l’art. 420 comma secondo cod. proc. pen.,
con la logica conseguenza che l’eccezione di incompetenza territoriale non può
essere dedotta, anche nel giudizio abbreviato, dopo l’esaurimento di quelle
formalità ( cass. pen. sez. 6, 12894/1991 Rv. 188755).
7. Quanto alla pretesa competenza del Tribunale di Pisa, esiste in atti una
precisa e coerente spiegazione dei giudici di merito con la quale il ricorso non si
confronta, o quando lo fa, propone una diversa interpretazione inidonea ad
annullare gli assunti ragionevoli ed argomentati, dalla gravata sentenza.
Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del
provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e
coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.

che ha considerato tardiva la deduzione difensiva di incompetenza per territorio,

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P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il giorno 5 febbraio 2014
estensore

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