Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 865 del 20/04/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 865 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Carrozzo Leonardo, nato ad Avetrana il 10/10/1971

avverso l’ordinanza del 14/07/2016 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Lecce

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Oscar Cedrangolo, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza
impugnata con rinvio allo stesso giudice per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO ECONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, con ordinanza
del 14 luglio 2016, ha rigettato la richiesta, avanzata nell’interesse di Carrozzo
Leonardo, di revoca dell’ordine di esecuzione per la carcerazione n. 181/2016
SIEP della Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale, ai sensi e per le

Data Udienza: 20/04/2017

finalità di cui agli artt. 91 e 94 d.P.R. n. 309 del 1990e, non ricorrendo i
presupposti per il suo accoglimento.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto
personale, l’interessato Carrozzo, che ha denunciato, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett.

b) ,

cod. proc. pen., la incorsa inosservanza ed erronea

applicazione degli artt. 656, commi 5, 9 e 10, cod. proc. pen. e degli artt. 89, 90
e 91 d.P.R. n. 309 del 1990; ha reclamato una lettura costituzionalmente
orientata del combinato disposto di dette disposizioni normative; ha

interpretazione possibile dell’art. 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen.- la
illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, cod. proc. pen., nella parte in
cui prevede una eccezione al divieto di sospensione dell’esecuzione solo per
coloro che si trovano agli arresti domiciliari, disposti ai sensi dell’art. 89 d.P.R. n.
309 del 1990, e non per coloro che, nel corso degli arresti domiciliari ai sensi
dell’art. 299 cod. proc. pen., siano sottoposti a programma terapeutico di
recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero
nell’ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell’art. 116 d.P.R. n. 309
del 1990, e l’interruzione del programma sia pregiudizievole per il loro recupero,
e ha chiesto, ove ritenuta tale questione rilevante e non manifestamente
infondata, la sospensione del procedimento con rimessione degli atti alla Corte
costituzionale.
3.

L’esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare e

assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente, in coerenza
con la rituale dichiarazione, recante la data del 30 marzo 2017, con la quale lo
stesso, enunciate le ragioni sopravvenute alla presentazione del ricorso, incidenti
sulla persistenza del suo interesse a coltivarlo, ha espresso la sua intenzione di
rinunciarci, contestualmente esplicandola.
3.1. Si rileva, invero, in diritto che la nozione di interesse a impugnare,
richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della
impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata
secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita
dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale
derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di
una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del
gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n.
6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi
configurare il requisito dell’interesse in maniera immediata, concreta e attuale e
sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello
della sua decisione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269;

rappresentato -ove ritenuta quella del Giudice per le indagini preliminari l’unica

Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del
09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv.
208165). A tale riguardo si è presa in specifica e concorrente considerazione la
categoria della

“carenza di interesse sopraggiunta”,

individuandosi il suo

fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al
momento della decisione, di un interesse alla impugnazione, la cui attualità sia
venuta meno a causa della mutata situazione dì fatto o di diritto intervenuta
medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la

rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del
27/10/2011, citata, Rv. 251694).
3.2. Alla luce di questi consolidati e condivisi principi l’emergenza
rappresentata dal ricorrente, correlata alla disposta concessione in suo favore,
con ordinanza del 28 marzo 2017 del Tribunale di sorveglianza di Lecce, della
misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, attesta la carenza
sopraggiunta del suo interesse alla coltivazione della impugnazione nei termini
enunciati.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna del
ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione
pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non essendovi soccombenza
delle parti neppure virtuale (tra le altre, Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003,
Scarpelli, Rv. 227168; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859;
Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. 6, n. 19209
del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 20/04/2017

stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni

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