Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 865 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 865 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANFREDONIA NICOLA N. IL 08/04/1970
RUSSO ALESSANDRO N. IL 08/08/1990
MELE FRANCESCO N. IL 20/12/1975
avverso la sentenza n. 3224/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 11/11/2013

Manfredonia Nicola, Russo Alessandro e Mele Francesco ricorrono avverso la sentenza 2.7.12
della Corte di appello di Napoli che ha confermato quella in data 30.1.12 del locale tribunale con la
quale sono stati condannati, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di concorso in tentato furto
aggravato in abitazione e concesse a tutti attenuanti generiche equivalenti, alla pena di anni uno di
reclusione ed € 400,00 di multa ciascuno.

legge con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche con il criterio della
prevalenza, tenuto conto delle modalità della condotta e delle circostanze oggettive e soggettive del
fatto-reato.
Mele e Manfredonia deducono violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., sia con
riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche con il criterio della prevalenza e
alla mancata esclusione della recidiva, trattandosi di precedenti datati quelli del Mele ed essendo il
Manfredonia incensurato, che con riferimento alla conferma della sentenza impugnata avvenuta da
parte del giudice di appello che .

Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia in quanto sostanzialmente
aspecifici, atteso che le censure sono formulate in modo stereotipato, sia perché manifestamente
infondati, avendo i giudici di appello evidenziato, con motivazione del tutto congrua ed immune da
profili di illogicità, nel negare la prevalenza delle concesse attenuanti generiche, sia la oggettiva
gravità del fatto (tentato furto in abitazione in orario serale), sia — per il Russo — l’intervenuta
condanna per fatto specifico di data recente e , per il Mele, l’esistenza di numerosi e gravi
precedenti penali che, marcandone una pericolosità accentuata con l’esecuzione del reato per cui è
processo, non rendono neanche disapplicabile la contestata recidiva.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

Deduce il ricorrente Russo, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione di

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, sngolarmente, al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 11 novembre 2013

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