Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8649 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 8649 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

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SENTENZA

2513 2.O13

sul ricorso proposto da:
AVERSANO GAETANO n.16/6/1957
CIMMINO NICOLA n. 8/5/1961
D’IORIO GIUSEPPE n.6/2/1977
NASRI HASSEN BEN AMMAR n. 5/4/1948
PRESUTTO VINCENZO n. 4/8/1969
RICCO GIUSEPPE n. 3/1/1964
avverso l’ordinanza n. 12241/2011 del

16/11/2012 della CORTE DI

APPELLO DI NAPOLI
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PAOLO CANEVELLI che ha
concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso di Aversano, rigettare i
ricorsi di Ricco, D’Iorio, Presutto, Nasri Hassen e accogliersi il ricorso di Cimmino
Nicola con annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al
motivo relativo alla continuazione.
Uditi gli avv. GIOVANNI ARICÒ e GIOVANNI TORTORA per Cimmino, l’avv.
ANTONIO PAGLIANO per Nasri, l’avv. ROSARIO MARINO per Presutto che hanno
chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.z CGAIVARANUMR
RITENUTO IN FATTO
1.

La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 16 novembre 2012

confermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 22/2/2011 di condanna di
Aversano Gaetano, Nasri Hassen Ben Ammar, Ricco Giuseppe, D’Iorio Giuseppe,
Presutto Vincenzo e Cimmino Nicola ed altri imputati non ricorrenti.

Data Udienza: 20/12/2013

2.

In particolare:

2.1. Aversano Gaetano, Presutto Vincenzo e Ricco Giuseppe erano
condannati per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al
traffico di stupefacenti nonché per violazione dell’art. 73 d.p.r. 309/90,
commessi in Napoli fra dicembre 2001 all’aprile 2003.
2.2. Nasri Hassen Ben Ammar era condannato per partecipazione ad
associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti nonché per
violazione dell’art. 73 d.p.r. 309/90, commessi in Napoli fra aprile 2000 e

2.3. Cimmino Nicola era condannato per violazione dell’art. 73 d.p.r.
309/90, commesso in Napoli tra gennaio 2003 e gennaio 2004.
2.4. D’Iorio Giuseppe era condannato per il reato tentato di cui all’art. 73
d.p.r. 309/90 commesso in Napoli nel marzo 2003.
3.

I fatti oggetto del procedimento erano l’attività di due associazioni

criminali dedite al traffico di vari tipi di droga, una facente capo a Romano Enrico
e Sabatino Massimo, l’altra a Chalaoui Moez Ben Hama, entrambe basate in
Napoli ed operanti su più province.
4.

Le prove utilizzate erano rappresentate essenzialmente da

intercettazioni di conversazioni e da operazioni di polizia che consentivano
anche il sequestro di droga.
5.

Aversano Gaetano, Nasri Hassen Ben Ammar, Ricco Giuseppe, D’iorio

Giuseppe, Presutto Vincenzo e Cimmino Nicola hanno proposto ricorso avverso
tale sentenza.
6.
6.1.

Ricco Giuseppe.
Con primo motivo rileva la violazione di legge poiché il giudice di primo

grado erroneamente aveva escluso il rilievo dell’impedimento a comparire
dell’avvocato del Ricco all’udienza in primo grado del 6 luglio 2010.
6.2. Con secondo motivo si duole che i giudici di merito non abbiano preso
in considerazione la possibilità di stralciare le posizioni degli imputati per reati
meno gravi.
6.3. Con terzo motivo lamenta il vizio di motivazione svolgendo analisi del
materiale probatorio per offrirne una interpretazione alternativa.
7.

D’Iorio Giuseppe.

7.1. Con primo motivo deduce violazione di legge perché, detenuto, non era
stato tradotto in aula in occasione di due udienze in primo grado. Afferma la
erroneità della risposta della Corte che rigettava la relativa eccezione, quanto
alla prima udienza, per essere il ricorrente comparso alla successiva udienza
senza nulla eccepire e, quanto alla seconda, per non esservi conseguenze atteso
che si trattava di udienza di mero rinvio.
2

maggio 2004.

7.2. Con secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di
motivazione; al riguardo, prospetta la corretta lettura di alcune intercettazioni
per rilevare il difetto di motivazione.
7.3. Con terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione
quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche.
8.

Aversano Gaetano.

8.1. Con unico motivo deduce la carenza di motivazione per essere stata
ritenuta la sua responsabilità sulla base di poche intercettazioni per le quali è

9.

Nasri Hassen Ben Ammar.

9.1. Con primo motivo ripropone la questione già posta in fase di merito in
ordine alla corretta individuazione del ricorrente per il soggetto interlocutore
delle telefonate ritenute significative a suo carico svolgendo argomentazioni sul
punto e chiedendo l’annullamento con rinvio per il necessario espletamento di
perizia fonica.
9.2. Con secondo motivo lamenta la violazione di legge per mancata
applicazione delle attenuanti generiche ritenendo insufficiente la motivazione
adottata dalla Corte per negarle.
10.

Presutto Vincenzo.

11.

Deduce con primo motivo il vizio di motivazione rilevando come, in base

a quella che indica come corretta lettura di due intercettazioni, la motivazione
risulti insufficiente. Con secondo motivo si duole della mancata rinnovazione del
dibattimento.
12.
13.

Cimmino Nicola.
Con primo motivo deduce violazione legge e vizio di motivazione

rilevando la insufficienza della prova fornita dalle intercettazioni, la loro possibile
interpretazione alternativa rispetto a quella dei giudici di merito, anche in
ragione della mancata di sequestro di droga.
14.

Con secondo motivo deduce il vizio di motivazione con riferimento

possibile una interpretazione alternativa.

all’art. 81 cod. pen.; la sentenza impugnata ha erroneamente escluso la
continuazione con i fatti giudicati dalla precedente sentenza pur in presenza di
palese punti di identità tra i vari fatti di reato.
15.

Con terzo motivo deduce la violazione legge in materia di trattamento

sanzionatorio e di diniego delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
16.

i ricorsi sono inammissibili.

17.

Ricco Giuseppe.

17.1. Quanto al primo motivo la medesima doglianza qui proposta ha ottenuto
ampia risposta da parte del giudice di appello (pag. 89 della sentenza) con una

L

motivazione rispetto alla quale il ricorrente non si confronta in modo specifico
limitandosi a generiche doglianze in fatto.
17.2. Il secondo motivo, relativo alla doglianza sulla mancata adozione di un
provvedimento di stralcio di alcune posizioni, è testualmente definito dallo stesso
ricorrente una doglianza su scelte di opportunità, quindi non sindacabili in questa
sede.
17.3.11 terzo motivo, laddove la parte richiede una nuova valutazione di
merito del materiale probatorio, invoca l’esercizio di poteri non conferiti al

18.

D’Iorio Giuseppe.

18.1. Il primo motivo è manifestamente infondato riproponendo acriticamente
delle questioni sulle quali la parte ha già avuto adeguata risposta in sede di
merito, ove si è dato atto della irrilevanza della mancata traduzione del D’Iorio a
delle udienze del giudizio di primo grado. Difatti in un caso non vi era stata
tempestiva eccezione in occasione della successiva udienza e nell’altro si trattava
di mancata partecipazione ad un’ udienza di mero rinvio per cui la assenza del
ricorrente non ha alcun rilievo.
18.2. Secondo e terzo motivo sono inammissibili in quanto riferibili a questioni
di merito che non possono essere poste in sede di legittimità.
19.

Aversano Gaetano propone un ricorso inammissibile per avere ad

oggetto profili di valutazioni di merito, posti peraltro in modo assolutamente
generico.
20.

Nasri Hassen Ben Ammar.

20.1.

Il primo motivo è manifestamente infondato. La questione della

corretta identificazione é irrilevante sotto vari i profili indicati dalla parte:
20.1.1. difatti non vi è violazione di legge o difetto assoluto di motivazione
perché si tratta di un tema ampiamente affrontato dai giudici di merito;
20.1.2. non vi sono vizi logici delle relative valutazioni della Corte che ha
ritenuto corretta la attribuzione al ricorrente di conversazioni o comunque il
riferimento alla sua persona, valutazioni rispetto alla quali non vi è alcuna
contestazione specifica nel ricorso;
20.1.3. la richiesta di perizia fonica – non giustificata da altre prove
sopravvenute – non rientra nell’ambito delle prove cui è riferita la lett. d)
dell’articolo 606 cod. proc. pen., disposizione del resto solo genericamente
richiamata.
20.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato per genericità delle

contestazioni e, comunque, perché la parte invoca l’esercizio di poteri di merito
non di competenza del giudice di legittimità.

4

giudice di legittimità.

21.

Presutto Vincenzo si limita a svolgere argomenti assai generici e,

comunque, relativi a profili di fatto non deducibili in sede di legittimità.
22.

Cimmino Nicola.

22.1. Il primo motivo è inammissibile perché chiede, peraltro con
argomentazioni generiche, che questa Corte svolga, procedendo ad una
interpretazione alternativa del materiale probatorio, valutazioni di merito non di
competenza del giudice di legittimità.
22.2. Quanto al motivo relativo al presunto errore dei giudici di merito nel
diniego della applicazione della disciplina della continuazione con i fatti di

associazione finalizzata al traffico di stupefacenti traffico di stupefacenti per i
quali il ricorrente era stato già condannato con sentenza del tribunale di Napoli
12 novembre 2006, ne va affermata la manifesta infondatezza in quanto:
22.2.1. la richiesta era posta in termini solo generici senza concreta
indicazione degli elementi dimostrativi di un unico disegno criminoso. Per quanto
risulta dalle sentenze di merito, la parte si limitava ad invocare tale unicità del
disegno criminoso in ragione del trattarsi di reati commessi, in un ampio arco di
tempo, nello stesso “settore” criminale senza però indicare quali fossero gli
elementi dimostrativi della specifica contestuale ideazione e conseguente
esecuzione. Anche in sede di ricorso la parte sembra fondare la possibilità della
unificazione delle pene sul solo dato della similitudine delle condotte commesse
in un arco temporale di alcuni anni, in ciò ritenendo esaurito il proprio onere di
allegazione dei fatti fondanti la propria richiesta; peraltro afferma, in modo del
tutto apodittico, che il vincolo sussiste anche tra il reato associativo ed il reato
fine, senza che risulti presente o venga almeno indicato alcuno dei requisiti
richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per applicare la continuazione anche in
questo caso.
22.2.2.

Gli argomenti del ricorso risultano inoltre del tutto generici anche a

fronte della risposta specifica data dai giudici di merito – in particolare dal giudice
di primo grado con valutazione condivisa dal giudice di appello; questi
osservavano che proprio gli elementi indicati dalla difesa a sostegno della
richiesta di unificazione dei reati dimostravano invece che il ricorrente aveva
operato in diversi ambienti criminali e non che avesse eseguito una univoca
programmazione. La pluralità di condotte, alle date condizioni, dimostrava, molto
più semplicemente, che il Cimmino proseguiva nelle attività illecite da lui scelte
nel dato periodo per procacciarsi reddito.
22.2.3.

Non è corretto, come fa il ricorrente, riaffermare la sufficienza

delle poche caratteristiche comuni dei vari reati per ottenere il cumulo giuridico
tra le varie pene; è, invece, evidente che Cimmino indica quali prove della
unicità del disegno criminoso quelle caratteristiche generali che devono essere
5

L

normalmente presenti per poi individuare le condizioni specifiche che dimostrano
che non si è nel generico ambito della stabile dedizione al delitto ma nel
perseguimento programmato della unica finalità.
23. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta adeguata la misura della
sanzione pecuniaria determinata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno di quella di euro 1000 in favore della cassa delle

Roma così deciso il 20 dicembre 2013
Il

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ammende.

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