Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8645 del 20/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8645 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MASOERO ORESTE N. IL 09/04/1943
avverso la sentenza n. 2420/2011 TRIB. EZ.DIST. di BRA, del
20/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 20/12/2013
Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, ha
dichiarato Oreste Masoero responsabile di diverse violazione alle disposizioni dettate dal d.Lvo
81/08, in materia di sicurezza sul lavoro, e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, con
concessione del beneficio ex art. 163 cod.pen.;
applicazione degli artt. 70 co. 1 e 87 co. 2 lett. a): 71 co. 4 e 87 co. 2 lett. c); 71 co. 3 e 87 co. 3 lett.
b), d.Lvo 81/08; nonché erronea applicazione dell’art. 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in
punto di valutazione della documentazione prodotta in atti e delle dichiarazioni dei testi assunti;
-che il vaglio di legittimità. a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia, permette di rilevare la
logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal giudice di merito, in
relazione alla ritenuta concretizzazione dei reati in contestazione e alla ascrivibilità di essi in capo al
prevenuto, con puntuale richiamo alle emergenze istruttorie, compiutamente analizzate: personale
dellARPA e dello Spresal. recatosi presso la ditta di cui era titolare l’imputato. riscontrava la non
conformità alle prescrizioni normative delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori;
l’omessa verifica della idoneità delle attrezzature per il sollevamento dei carichi; la mancata
installazione dei dispositivi anticollisione;
-che, a fronte di tali risultanze probatorie. le censure mosse in impugnazione sono da ritenere del
tutto inconferenti, oltre che inammissibili perché tendenti ad una rilettura degli elementi costituenti
la piattaforma probatoria. sui quali al giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo esame
estimativo;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di euro 1.000.00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 20/12/2013.
-che la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione. eccependo inosservanza ed errata