Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8645 del 20/01/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8645 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Stabile Luciano, nato a Cassano allo Jonio il 14/12/1978

avverso l’ordinanza del 18/12/2013 della Corte d’Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Vito D’Ambrosio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato, l’appello proposto da Luciano Stabile
avverso la sentenza del Tribunale di Lodi del 14/12/2009, con la quale lo Stabile
era ritenuto responsabile del reato continuato di cui agli artt. 582 e 512 cod.
pen., commesso in Locate Triulzi e Siziano il 01/06/2006 in danno di Francesco
Wladimir Barbalace, e condannato alla pena di anni uno e mesi otto di
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Data Udienza: 20/01/2016

reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, veniva
dichiarato inammissibile per genericità.
L’imputato

ricorrente deduce violazione di

legge sulla

ritenuta

inammissibilità dell’appello; con quest’ultimo sarebbero state proposte censure
specifiche in ordine alla determinazione della pena e della provvisionale,
segnatamente relative alla mancata valutazione a tali fini dell’assoluzione dello
Stabile dalla più grave imputazione di rapina, delle ragioni della condotta e
dell’assenza di documentazione che attestasse con certezza il danno subito dalla

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, l’atto di
appello non si limitava ad una generica richiesta di riduzione della pena che
avrebbe trascurato le considerazioni della sentenza del Tribunale. Posto che
quest’ultima determinava la pena inflitta in ragione di una ritenuta gravità del
fatto alla luce delle minacce rivolte dall’imputato alla persona offesa anche nei
giorni successivi a quello in cui si verificavano le contestate lesioni, l’appello
evidenziava per un verso l’attendibilità delle dichiarazioni dell’imputato sulla
riconducibilità dell’episodio al rifiuto della persona offesa di pagare un debito, e
per altro il positivo comportamento processuale dello Stabile. Ed in tal modo,
lungi dall’eludere le argomentazioni della sentenza appellata, opponeva alle
stesse elementi di segno contrario, idonei ad essere valutati ai fini del giudizio
complessivo sull’individuazione della pena adeguata e sulla quantificazione del
danno; tanto soddisfacendo l’esigenza di specificità dell’impugnazione, che per
l’appello assume necessariamente connotazioni meno marcate rispetto a quella
richieste per il ricorso per cassazione, considerato che la prima impugnazione
introduce un giudizio devolutivo fondato su un nuovo esame nel merito della
vicenda processuale (Sez. 1, n. 1445 del 14/01/2013, dep. 2014, Spada, Rv.
258357; Sez. 4, n. 46486 del 20/11/2012, Cannone, Rv. 253952).
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio con
trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Milano per la celebrazione del
giudizio di secondo grado.

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persona offesa.

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte d’Appello di Milano per il giudizio.

Così deciso il 20/01/2016

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