Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8644 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8644 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CRISTOFANELLI FAUSTO N. IL 26/07/1950
PIOLI MARIOLA N. IL 30/03/1954
avverso la sentenza n. 168/2012 TRIBUNALE di ANCONA, del
21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 20/12/2013

1) Con sentenza del 21.2.2013 il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica,
condannava Cristofanelli Fausto e Pioli Mariolo alla pena, rispettivamente, di euro
5.000,00 ed euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui agli artt.110 c.p., 256 comma
1 lett.a) D.L.vo 152/2006 loro ascritto.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore degli imputati.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda e quindi di sentenza inappellabile
(art.593 comma 3 c.p.p.), l’appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli
atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma 5 c.p.p.
2) L’avv. Mauro Chiariotti del foro di Macerata, che ha sottoscritto il ricorso, non
risulta iscritto nell’albo speciale di cui all’art.613 c.p.p.
A nulla rileva che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che” alla regola secondo cui il
ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in
ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente
qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di
impugnazione” (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ciascuno ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 20.12.2013

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