Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8643 del 23/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8643 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TIANO GIUSEPPE N. IL 21/07/1992
CONTENTI ANTONIO N. IL 29/09/1990
avverso l’ordinanza n. 13196/2015 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
08/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO
GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. U.”…7″ 0″.”-” ,)ILL

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 23/11/2015

FATTO E DIRITTO

1. Con il decreto di cui in epigrafe il giudice per le indagini

decreto di archiviazione emesso de plano dallo stesso giudice in
data 29.5.2015, nei confronti di Tiano Giuseppe (nonché di
Contenti Antonio, che, nell’ambito del medesimo procedimento,
rivestiva, al pari del Tiano, anche la qualità di persona offesa dal
reato), ritenendo tempestiva (perché la restituzione degli atti, al
pari del decreto di archiviazione, era avvenuta prima del decorso
del termine previsto dall’art. 408, co. 3 bis, c.p.p., per presentare
opposizione) e ammissibile l’opposizione alla richiesta di
archiviazione presentata da Contenti Antonio (laddove, nel
menzionato provvedimento del 29.5.2015, era stata, invece,
dichiarata inammissibile solo l’opposizione proposta dal Tiano);
dall’altro fissava per il giorno 10.7.2015 l’udienza camerale per
delibare in ordine all’opposizione del Contenti.
2.

Avverso il suddetto provvedimento, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a
mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Nicolino Petrucci, del Foro
di Napoli, il Tiano, lamentando l’abnormità del provvedimento
impugnato, che ha determinato una indebita regressione del
procedimento, anche perché il Contenti non aveva mai chiesto,
con un atto formale, di essere avvertito della eventuale richiesta
di archiviazione del procedimento.
2.1. Con requisitoria depositata il 4.8.2015 il sostituto procuratore
generale presso la Corte di Cassazione, dott. Ciro Angelillis,
chiede che il ricorso venga accolto, con conseguente

preliminari presso il tribunale di Napoli, da un lato, revocava il

annullamento del decreto impugnato e trasmissione degli atti al
tribunale di Napoli per il corso ulteriore.
3. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
4.

Ed invero il decreto impugnato si pone in contrasto con

(cui rimandano i precedenti giurisprudenziali, risalenti nel tempo,
citati, in nota, dal giudice di merito a sostegno della sua
decisione), può dirsi ormai prevalente nella giurisprudenza di
legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui è abnorme il
provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari,
dopo aver emesso decreto di archiviazione “de plano”, ne dispone
la revoca, autonomamente o in accoglimento di una successiva
istanza di restituzione nel termine avanzata dalla persona offesa
per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione e fissa la
relativa udienza camerale, in quanto il decreto di archiviazione è
suscettibile di modificazione solo a seguito di un’istanza di
riapertura delle indagini del pubblico ministero, ovvero a seguito
di decisione di annullamento, in sede di legittimità, per violazione
del contraddittorio (cfr. Cass., sez. VI, 18.3.2015, n. 14538, rv.
263114; Cass., sez. V, 11.3.2015, n. 32676, rv. 264348; Cass.,
sez. H, 7.2.2014, n. 21806, rv. 259569; Cass., sez. VI,
9.10.2012, n. 41393, rv. 253739).
Non essendosi verificata nessuna delle anzidette circostanze nel
caso in esame, il decreto impugnato va annullato senza rinvio,
disponendosi la trasmissione degli atti al tribunale di Napoli per il
corso ulteriore.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone
trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per il corso ulteriore.

2

l’orientamento, che, dopo un’iniziale oscillazione interpretativa

Così deciso in Roma il 23.11.2015

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