Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8642 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8642 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BESHAJ EDMONT N. IL 12/11/1984
avverso la sentenza n. 2080/2013 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
16/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 20/12/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

3,

1.11 Gup del Tribunale di Lecce, con sentenza emessa il V/M/2013, ex art.
444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Beshaj Edmont – imputato del
reato di cui all’art. 73, comma 1 bis, d.P.R. 309/1990, come contestato in atti la pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed C 18.000,00 di multa; con
interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

legge, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’applicazione della pena
accessoria.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche e, comunque,
infondate. L’applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici
uffici per la durata di anni cinque è statuizione dovuta e conforme ai parametri di
cui all’art. 129 cod. pen.

O.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Beshaj
Edmont con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 20 Dicembre 2013
Il Componente estensore

Il Presidente

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

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