Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8642 del 20/01/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8642 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TARANTO
nei confronti di:
MAGALETTI GIUSEPPE N. IL 21/09/1954
avverso la sentenza n. 556/2013 GIUDICE DI PACE di TARANTO, del
20/03/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 20/01/2016

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr.ssa Paola Filippi, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Ricorre IL Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di
Lecce avverso la sentenza del Giudice di pace di Taranto del 20/3/2015, che
dichiara non doversi procedere nei confronti di Magaletti Giuseppe per i reati di

La decisione si fonda sul rilievo che la persona offesa, ritualmente citata a
dibattimento, non comparve, nonostante avvisata che la sua condotta, in caso di
mancata partecipazione, sarebbe stata considerata remissione tacita della
querela.
Il Pubblico ministero si rifà all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa
Corte (sentenza del 30 ottobre 2008, rv 241357), le quali hanno escluso che la
mancata comparizione del querelante nel processo, seppur avvisato che la sua
assenza ingiustificata sarebbe stata concludente nel senso della remissione
tacita, non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella
querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. E’ infatti jus receptum che “non costituisce remissione tacita
della querela, per assenza di una manifestazione inequivoca di volontà, la
mancata comparizione al processo del querelante, anche nel caso in cui vi sia
stato un espresso invito del giudice a presentarsi e nonostante l’eventuale
avvertimento che l’omissione sarebbe stata considerata rinunzia alla querela”
(Cass. 44709/2009 nel solco della sentenza delle sezioni unite del 30-10-2008,
n. 46088).
L’opposto orientamento condiviso dal primo giudice è del resto contrastato dallo
stesso tenore letterale dell’art. 152 c.p., alla stregua del quale soltanto la
remissione extraprocessuale (quale non è la mancata comparizione al processo)
può essere, oltre che espressa, anche tacita, mentre, laddove il legislatore ha
inteso collegare l’effetto della remissione alla mancata comparizione della
persona offesa, lo ha statuito in modo espresso (D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28,
comma 3, relativo al procedimento dinanzi al giudice di pace, ma non applicabile
nel caso di specie).
La sentenza va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice a quo.

2

minaccia e ingiuria commessi nei confronti di Magaletti Giovanna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Taranto per nuovo
giudizio.

Così deciso il 20/1/2016

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