Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8641 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8641 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAVICCHI GIANCARLO N. IL 01/05/1940
avverso la sentenza n. 7639/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
27/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 20/12/2013

I:-

Ritenuto:

-che avverso detta pronuncia la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
l’assoluta mancanza di motivazione della impugnata pronuncia in punto di doveroso riscontro a
specifiche censure sollevate con l’atto di appello; violazione dell’art. 192, co. 2. cod.proc.pen., in
ordine alla valutazione della prova indiziaria con conseguente vizio di motivazione in relazione alla
individuazione del ricorrente quale soggetto responsabile dei reati contestati; ulteriore vizio di
motivazione in attinenza alla individuazione temporale della commissione delle violazioni e alla
mancata rilevata prescrizione degli stessi;
-che dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la doppia conforme, emergono la logicità e la
correttezza della argomentazione motivazionale sviluppata dal giudice di merito in relazione alla
ritenuta concretizzazione dei reati contestati e alla ascrivibilità di essi in capo all’imputato, con
effettuazione di puntuali richiami alle emergenze istruttorie ( deposizione teste Cubeddu );
-che la piattaforma probatoria ha permesso al decidente di individuare l’epoca della edificazione
delle opere abusive tra l’agosto del 2006 fino ai primi di giugno del 2008, nonché di potere ritenere
il Cavicchi il soggetto responsabile degli illeciti ( contratto di subaffitto, 20/4/06, tra la soc.
Colombiana s.r.l. e la cooperativa agricola di cui il prevenuto era presidente);
-che la inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente
l’instaurarsi di un compiuto rapporto di impugnazione e preclude di rilevare e dichiarare la
sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen. ( Cass. S.U. 22/11/2000, De Luca );
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deliberato in camera di consiglio il 20/12/2013.

-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Roma ha confermato decisum di
prime cure, con il quale era stata dichiarata la penale responsabilità di Giancarlo Cavicchi in ordine
ai reati di cui agli artt. 44 lett. c), d.P.R. 380/01, 181, d.Lvo 42/04, 6 e 30, L. 394/91, ed era stato
condannato alla pena ritenuta di giustizia;

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