Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8641 del 11/10/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8641 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) REYES MORAN RILDO ROSENDO N. IL 29/01/1978
avverso l’ordinanza n. 3803/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 20/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
Data Udienza: 11/10/2012
Ritenuto in fatto.
Con ordinanza emessa il 20 settembre 2011 il Tribunale di Sorveglianza di
Torino revocava nei confronti di Reyes Moran Rildo Rosendo il beneficio
dell’affidamento in prova al servizio sociale, in precedenza concesso con ordinanza
del medesimo Tribunale in data 22 settembre 2010
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore
mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione alla
disposta revoca e all’omessa risposta ai rilievi difensivi contenuti in una memoria.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che indiva5e2ingoli aspetti del provvedimento impugnato da
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sottoporre a censurnende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L’ ordinanza
impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con
motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e
processuale anche nella parte in cui, pur non menzionando espressamente la
memoria difensiva, ha disatteso i rilievi con essa formulati.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, 1’11 ottobre 2012.
di fiducia, Reyes Moran Rildo Rosendo, il quale lamenta violazione di legge,