Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8640 del 20/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8640 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZENG QINGHAI N. IL 28/03/1960
441.~
avverso la sentenza n. 482/2011 TRIB.SEZ.DIST. di SANT’ELPIDIO
A MARE, del 12/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 20/12/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
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1.11 Tribunale di Fermo, sezione distaccata di S. Elpidre f”Eón sentenza
emessa il 12/03/2013, dichiarava Zeng Qinghai, colpevole dei reati di cui agli
artt. 64, comma 1 lett. a) e lett. d); 29 d.lgs. 81/2008 (come contestati in atti) e
lo condannava alla pena di C 3.600,00 di ammenda.
2. L’interessato proponeva Appello – qualificato ricorso per Cassazione, ex
responsabilità penale e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate. Il Tribunale ha
congruamente motivato sul punto oggetto di impugnazione, mediante valutazioni
di merito immuni da errori di diritto (vedi sentenza impugnata pagg. 1 – 3).
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Zeng Qinghai
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 20 Dicembre 2013
Il Componente estensore
Il Presidente
art. 568, comma 5, cod. proc. pen. – deducendo censure varie sulla