Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8639 del 11/10/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8639 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) AIELLO DOMENICO N. IL 26/08/1966
avverso l’ordinanza n. 474/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
POTENZA, del 26/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 11/10/2012

Ritenuto in fatto.
Con ordinanza emessa il 26 ottobre 2011 il Tribunale di Sorveglianza di
Potenza rigettava il reclamo proposto da Domenico Aiello avverso il
provvedimento con il quale il locale Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato
inammissibile l’istanza di permesso premio, non avendo il detenuto interamente
espiato la pena inflitta per i reati, tutti commessi con l’aggravante del metodo
collaboratore di giustizia.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
Aiello, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
al diniego del permesso premio.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più c e individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
ci; ter;(4c.
sottoporre a censur ende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L’ ordinanza
impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con
motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e
processuale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, I’ll ottobre 2012.

mafioso di cui all’alt. 7 d.l. n. 152 del 1991 e non risultando lo stesso un

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