Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8638 del 20/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8638 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BENELLI PIERPAOLO N. IL 18/04/1952
avverso la sentenza n. 235/2009 TRIBUNALE di PESARO, del
19/10/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 20/12/2013
Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Pesaro ha dichiarato Pierpaolo Benelli
responsabile del reato di cui all’art. 279, co. I. d,Lvo 152/06, perché, quale legale rappresentante
della ditta BE.PA ., esercitava l’attività di lavorazione, taglio e sezionatura di legno truciolare e
multistrato, nell’impianto che generava emissioni in atmosfera, in assenza della prescritta
-che la difesa del prevenuto ha proposto appello avverso detta decisione. trasmesso a questa Corte
ex art. 568, co. 5. cod.proc.pen., eccependo la insussistenza del reato;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia, permette di rilevare la
logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal giudice di merito, in
relazione alla ritenuta concretizzazione del reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in capo
al prevenuto, con puntuale richiamo alle emergenze istruttorie, compiutamente analizzate: infatti, il
Tribunale evidenzia come dall’esame della nota dell’Arpam, acquisita in atti, emerga che la BE.PA .
utilizzava un impianto generante emissioni in atmosafera; che la predetta azienda si sarebbe potuta
avvalere dell’autorizzazione generale per attività a ridotto inquinamento atmosferico; che il teste
Giannini. dipendente Ampam, ha riferito che il Benelli non aveva mai richiesto per l’esercizio
dell’impianto né l’autorizzazione generale, né quella speciale;
-che a fronte di dette emergenze probatorie. univocamente convergenti a confermare la tesi
accusatoria le doglianze mosse in ricorso si palesano del tutto inconferenti:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 20/12/2013.
autorizzazione, e lo ha condannato alla pena di euro 1.000,00 di ammenda;