Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8637 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8637 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LORDI VINCENZO N. IL 02/08/1956

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avverso la sentenza n. 922/2008 TRIB. EZ.DIST. di EBOLI, del
18/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/12/2013

– che il Tribunale di Salerno — Sezione Distaccata di Eboli con sentenza del 18/12/2012 ha affermato
la responsabilità penale di LORDI Vincenzo per il reato di cui all’articolo 256, coma 1, lett. a) e
comma 3 d.lgs. 152\2006 (acc. in S. Gregorio Magno, il 27/9/2006 ed in data antecedente e
prossima al 19/2/2007);
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la violazione
dell’art. 159 cod. pen. in quanto il giudice avrebbe errato nel calcolo della sospensione del termine
prescrizionale, non considerando che per l’impedimento del difensore e dell’imputato detta
sospensione non può superare i 60 giorni e l’erronea interpretazione delle risultanze processuali in
violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. ;
— che, i rinvi delle udienze che hanno dato luogo alla sospensione dei termini di prescrizione non
sono intervenuti per impedimento delle parti o dei difensori, cosicché la sospensione opera nei
termini indicati dal giudice del merito. Ed invero, devono rilevarsi due sospensioni dal 2/4/2009 al
29/1/2010 e dal 29/1/2010 al 21/12/2010, per complessivi giorni 628, trattandosi di rinvii disposti
per adesione del difensore ad astensioni dalle udienze, mentre non va calcolato il rinvio dal
15/5/2012 al 9/11/2012 perché disposto su concorde richiesta delle parti. Il termine ultimo di
prescrizione andava quindi individuato nell’8/11/2013, data successiva a quella della pronuncia della
sentenza impugnata;
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili
nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella
specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e
il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di
una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00. In ogni caso, l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza
dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi
compresa la prescrizione (Sez. IV n. 18641, 22 aprile 2004)
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 20/12/2013

Ritenuto:

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