Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8634 del 23/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 8634 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARONE ENRICO N. IL 17/08/1975
avverso la sentenza n. 2941/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ReAA-e,e`o
che ha concluso per I i rys.„0

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 23/11/2015

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 6.10.2014 la corte di appello di

data 6.10.2014, aveva condannato Barone Antico, alla pena
ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 582,
585, c.p., commessi in danno di Mandato Giuseppina.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Vittorio
Fucci, del Foro di Benevento, lamentando: 1) mancanza di una sia
pur minima motivazione logica della sentenza impugnata,
deducibile congrua, della sentenza oggetto di ricorso, rispetto ai
puntuali elementi prospettati nell’atto di appello, con cui venivano
evidenziati tutti gli elementi necessari a provare l’innocenza
dell’imputato, essendosi la corte limitata a richiamare il contenuto
della sentenza di primo grado; 2) violazione di legge e vizio di
motivazione della sentenza impugnata, in relazione agli artt. 56,
582, 585, c.p., in quanto la corte territoriale, con motivazione
assolutamente carente ed illogica, ha omesso di considerare le
censure prospettate dalla difesa nell’atto di appello, limitandosi,
da un lato, ad affermare che nessun dubbio sussiste circa la
configurazione giuridica del reato in contestazione, tenuto conto
dei rapporti intercorrenti tra il Barone e la famiglia della nonna,
Del Prete Maria; dall’altro, la completezza della motivazione della
sentenza di primo grado; 3) violazione di legge e mancanza di
motivazione della sentenza impugnata, in ordine al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore

Napoli confermava la sentenza con cui il tribunale di Benevento, in

dell’imputato, condannato, ad avviso del ricorrente, ad una pena
eccessiva, che poteva, invece, essere ricondotta al minimo
edittale.
3. Il ricorso non può essere accolto, risultando viziato da diversi

4.

Con esso, infatti, il ricorrente espone, peraltro in maniera

assolutamente generica, censure che si risolvono in una mera
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione
e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da
evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e
valutazione, in quanto tali, precluse in sede di giudizio di
cassazione (cfr. Cass., sez. V, 22.1.2013, n. 23005, rv. 255502;
Cass., sez. I, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass., sez. VI,
3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. III, 27.9.2006, n.
37006, rv. 235508).
Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di
legittimità, anche dopo la novella dell’art. 606, c.p.p., ad opera
della I. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di
deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata
pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente
unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della
motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del
giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione
e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. VI, 26.4.2006, n. 22256,
rv. 234148).

2

profili di inammissibilità.

Sicché il sindacato della Cassazione resta quello di soia legittimità,
esulando dai poteri della stessa quello di una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche
laddove venga prospettata dal ricorrente, come nel caso in

processuali (cfr. Cass., sez. II, 23.5.2007, n. 23419, rv. 236893).
La corte territoriale, del resto, con motivazione approfondita ed
immune da vizi, logici e di diritto, nel rispondere alle censure
contenute nell’atto di appello, non si è certo limitata a riportarsi al
contenuto della sentenza di primo grado, ma, pur evidenziando
come i rilievi difensivi fossero meramente ripetitivi degli argomenti
già disattesi dal giudice di primo grado, ha operato una puntuale
ricostruzione della vicenda, fondando la sua decisione sulle
dichiarazioni della persona offesa, Mandato Giuseppina, relative
all’aggressione fisica patita ad opera del Barone, oggettivamente
riscontrate da quelle della madre, Del Prete Maria.
Identiche considerazioni valgono con riferimento alle doglianze
relative alla pena, che, da un lato, appaiono inammissibili nella
parte in cui si atteggiano a censure di merito sull’entità del
trattamento sanzionatorio, non consentite in sede di legittimità,
dall’altro sono manifestamente infondate nella parte riguardante
la pretesa mancanza di motivazione in ordine al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che,
invece, la corte territoriale ha negato, con motivazione del tutto
corretta (cfr. p. 3), per essere l’imputato gravato da numerosi e
gravi precedenti penali (di cui uno per il reato di lesioni personali
volontarie) ed alla luce della gravità dei fatti, denotanti una
personalità del reo incline alla violenza (cfr., ex plurimis, Cass.,

3

esame, una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze

sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n.
23055, rv. 256172).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23.11.2015

pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA