Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8632 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8632 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARCHETTI PASQUALE N. IL 20/04/1982
avverso la sentenza n. 4523/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 20/12/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa 1’11/01/2013,
confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, in
data 30/10/2009, appellata da Pasquale Barchetti, imputato del reato di cui
all’art. 256 d.lgs. 152/2006 (come contestati in atti) e condannato alla pena di
mesi sei di arresto.

legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato ed alla
mancata concessione delle attenuanti generiche.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche e comunque infondate. La
Corte Territoriale ha congruamente motivato i punti oggetto di impugnazione,
mediante valutazioni di merito immuni da errori di diritto (vedi sentenza 2°
grado pagg. 1 – 3).

4. La manifesta infondatezza del ricorso non consente di rilevare e dichiarare
la prescrizione del reato, maturata il 22/04/2013, epoca successiva alla sentenza
impugnata emessa 1’11/01/2013 [sez. U. n. 32 del 21/12/2000; sez. U. n. 23428
del 02/06/2005].

5. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Pasquale
Barchetti, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 20 Dicembre 2013
Il Componente estensore

Il Presidente

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

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