Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 863 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 863 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VESCE MICHELE N. IL 11/03/1959
avverso la sentenza n. 2261/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 11/11/2013

Vesce Michele ricorre avverso la sentenza 3.7.12 della Corte di appello di Napoli che ha
confermato quella in data 17.11.11 del Tribunale di Benevento con la quale è stato condannato, per
sei episodi di furto con strappo unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche
equivalenti, alla pena di anni tre di reclusione ed € 1.000,00 di multa, oltre le pene accessorie di
legge.

violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) e c) c.p.p. per avere i giudici (non ricorrente).
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. con riferimento alla
mancata concessione delle attenuanti generiche con il criterio della prevalenza, avuto riguardo al
comportamento processuale e alla incensuratezza dell’imputato.

Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza, laddove peraltro le censure sollevate con l’atto di appello non
facevano riferimento alla responsabilità dell’imputato e, quanto al trattamento sanzionatorio, la
Corte partenopea ha congruamente motivato circa la gravità dei fatti (reati commessi tutti in danno
di persone di età avanzata, incapaci di articolare un’adeguata reazione) e della particolare intensità
del dolo manifestato, oltre ad , sì da non consentire il sollecitato giudizio di prevalenza delle attenuanti
generiche.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Roma, 11 novembre 2013

processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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