Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8624 del 20/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8624 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI BARI LUIGI N. IL 03/05/1955
avverso la sentenza n. 235/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 20/12/2013
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Bari ha confermato il decisum di
prime cure, con il quale era stata dichiarata la penale responsabilità di Luigi Di Bari in ordine ai
reati di cui agli artt. 44 lett. c). d.P.R. 380/01, e 181, d.Lvo 42/04 ed era stato condannato alla pena
ritenuta di giustizia;
-che dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia. emergono la logicità e
la correttezza della argomentazione motivazionale sviluppata dal giudice di merito in relazione alla
ritenuta concretizzazione dei reati contestati e alla ascrivibilità di essi in capo all’imputato, con
effettuazione di puntuali richiami alle emergenze istruttorie;
-che, come esaustivamente osservato dal giudice di merito, al manufatto realizzato, consistente in
tre terrazzamenti con muri in tufo, sostenuti da cordoli in calcestruzzo e riempimento con materiale
di riporto, non può riconoscersi natura pertinenziale, in quanto le emergenze istruttorie hanno
permesso di rilevare che i terrazzamenti in questione modificavano per struttura ed estensione
l’assetto urbanistico del territorio e potevano di certo assolvere ad una fruizione autonoma ed avere
una utilizzazione propria; di tal chè per la realizzazione di essi necessitava il rilascio del relativo
titolo abilitativo;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deliberato in camera di consiglio il 20/12/2013.
-che avverso detta pronuncia il prevenuto, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo insussistenza delle violazioni ad esso addebitate, in quanto le opere edificate dovevano
essere considerate pertinenze, pertanto, non necessitanti di permesso di costruire;