Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8624 del 11/10/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8624 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MAFTAH RACHID N. IL 05/05/1982
avverso l’ordinanza n. 5418/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 25/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 11/10/2012
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25 ottobre 2011, il Tribunale di sorveglianza di Torino
ha revocato il beneficio della detenzione domiciliare generica concesso a Maftah
Rachid, con ordinanza del 17 maggio 2011, quale prosecuzione degli arresti
domiciliari in cui il predetto si trovava ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto dichiarazione d’impugnazione, ai
presentazione dei motivi al suo difensore.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso, la cui presentazione ha formato oggetto di riserva, non
risultano presentati.
Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ai sensi del
combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. b), e 581, lett. c), cod. proc.
pen.
2. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che
appare congruo determinare in euro 500,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 11 ottobre 2012
Il Consigliere estensore
Il Preisidente
sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., il condannato detenuto, che ha riservato la