Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8622 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8622 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO SILVANA N. IL 29/12/1971
avverso la sentenza n. 2447/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 05/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

A

Data Udienza: 20/12/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 0707/2013,
confermava la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, in data 09/01/2012 appellata da Silvana Russo, imputata dei reati di cui agli artt. 44 lett. b), 64, 65,
71, 72, 83, 93, 94, 95 d.P.R. 380/2001 (come contestati in atti) e condannata
alla pena di gg. venti di arresto ed C 6.666,00 di ammenda; pena sospesa e non

2. L’interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputata.

3.Trattasi di censure generiche ed infondate. La Corte Territoriale ha
congruamente motivato sulla responsabilità penale dell’imputata, mediante
valutazioni di merito immuni da errori di diritto (vedi sentenza 2° grado pagg. 2
– 3).

4. La manifesta infondatezza del ricorso non consente di rilevare e dichiarare
la prescrizione del reato, maturata il 19/08/2013, epoca successiva alla sentenza
impugnata emessa il 03/07/2013 [sez. U. n. 32 del 21/12/2000; sez. U. n.
23428 del 02/06/2005].

5. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Silvana
Russo, con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 20 Dicembre 2013
Il Componente estensore

Il Presidente

menzione.

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