Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8622 del 11/10/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8622 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BEVINETTO ROBERTO N. IL 20/07/1982
avverso la sentenza n. 3826/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 12/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 11/10/2012

Ritenuto in fatto.
Il 12 ottobre 2011 la Corte d’appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio
disposto dalla Corte di Cassazione, confermava la sentenza emessa il 18 marzo
2008, all’esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Palermo, in composizione
monocratica, appellata dall’imputato, che aveva dichiarato Roberto Bevinetto
delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla recidiva e alle
aggravanti contestate e tenuto conto della diminuente per il rito, lo aveva
condannato alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro duecento di multa.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, Bevinetto, il quale lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione alla riconoscimento della recidiva e alla complessiva
dosimetria della pena.
Osserva in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.Con riferimento alla prima censura il Collegio osserva che la sentenza
impugnata con iter argomentativo all’evidenza articolato in maniera corretta ha
specificamente indicato gli elementi di fatto per il quali, a fronte della contestazione
della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. , il reato posto in essere dall’imputato è
espressivo, alla luce della pregressa condotta di vita di Bevinetto, di particolare
insensibilità alle regole del vivere civile e di pericolosità sociale, tenuto conto della
costante tendenza mostrata dall’imputato a non osservare le leggi.
2.In relazione alle altre doglianze è da sottolineare che, in tema di attenuanti
generiche e di trattamento sanzionatorio, il giudice non ha l’ obbligo di procedere
ad un analitico esame dei criteri elencati nell’ art. 133 c.p. ai fini della
determinazione della pena e di fornire una congrua motivazione, essendo sufficiente
il riferimento a dati obbiettivi o subbiettivi idonei ad evidenziare la correttezza sul
piano argomentativo del criterio seguito nell’esercizio del proprio potere
discrezionale. Nel caso in esame la sentenza impugnata appare conforme a tali
principi, avendo fornito un’argomentazione compiuta e logicamente sviluppata in
ordine alla dosimetria della pena, tenuto conto del divieto del giudizio di prevalenza
delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva ex art. 99, comma 4,
c.p., della qualità del reato commesso e della personalità dell’imputato.

colpevole dei reati previsti dagli artt. 624, 625 n. 4 e 7 c.p. e, previo riconoscimento

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

P.

Q.

M.

spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso, in Roma, 1’11 ottobre 2012.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA