Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8621 del 11/10/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8621 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GALLO ANTONIO N. IL 10/05/1965
2) LANGHI FRANCO SERAFINO N. IL 12/07/1959
avverso la sentenza n. 4243/2009 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di NOVARA, del 16/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 11/10/2012

RITENUTO IN FATUO

1. Con sentenza del 16 giugno 2011, il G.u.p. del Tribunale di Novara,
provvedendo nei confronti di Gallo Antonio e Langhi Franco Serafino, imputati, in
concorso con altri soggetti separatamente giudicati, dei reati di cui all’art. 416
cod. pen. (capo a), agli artt. 110, 81 cpv., 477 e 482 cod. pen. (capo b), e agli
artt. 110, 81 cpv., 81 comma 1, cod. pen. e 5, comma 8 bis, 12, commi 3 e 3-

dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata fra le parti, pari per il primo ad
anni tre e mesi sei di reclusione ed euro quarantamila di multa e per il secondo
ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro quarantamila di multa, ritenuta
corretta la qualificazione giuridica dei fatti contestati e considerata legittima e
congrua l’entità delle rispettive pene.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi
gli imputati che, con separati atti, hanno svolto analoghe censure, deducendo
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art.
444 cod. proc. pen. e con riferimento all’art. 129 cod. proc. pen., per la
sussistenza di errori di calcolo nell’applicazione delle pene e per la mancanza di
completa ed esaustiva analisi logica dei passaggi relativi al loro computo.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, i ricorsi sono stati rimessi a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono manifestamente infondati.
2.

Il Giudice, nell’applicare le pene concordate, si è conformato al

trattamento sanzionatorio condiviso dalle parti, del quale ha espressamente
riconosciuto la congruità, avuto riguardo alla personalità degli imputati e valutati
per ciascuno i criteri indicati dall’art. 133 cod. pen.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura della sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai
parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, che riconosce che la valutazione di congruità può
essere meramente enunciativa dell’effettuata ricognizione della conformità della
pena ai criteri normativi.
Né gli imputati, che hanno chiesto l’applicazione di determinate pene,
possono dolersi della entità delle stesse, da essi stessi sollecitata, né della
complessiva adeguatezza del trattamento concordato, evocando generici errori di
2

bis, lett. a), d.lgs. n. 286 del 1998 (capo c), ha applicato agli stessi, ai sensi

calcolo e una del pari generica omessa disamina degli atti, già considerati e
valutati nella concreta formulazione delle richieste.
3. Consegue la declaratoria dell’inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e di ciascuno – valutato il
contenuto dei ricorsi e in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella
proposizione dell’impugnazione – al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma che si determina nella misura, ritenuta congrua, di euro

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1.500,00 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 ottobre 2012

Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

1.500,00.

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