Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 862 del 11/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 862 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MASONE POMPEO N. IL 08/08/1965
avverso la sentenza n. 8275/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 11/11/2013
Masone Pompeo ricorre avverso la sentenza 3.1.12 della Corte di appello di Napoli che ha
confermato quella in data 7.6.07 del Tribunale di Benevento con la quale è stato condannato, per i
reati ascrittigli (art.453-455 c.p.), alla pena di anni uno, mesi sei, giorni venti di reclusione ed
€800,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento del! ‘impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
secondo quanto risultava anche dalla deposizione testimoniale, ricorrendo al più il reato di cui
all’art.457 c.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza, laddove peraltro le censure sollevate con l’atto di appello non
facevano riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 11 novembre 2013
comma 1, lett.b) c.p.p. per non avere i giudici considerato la grossolanità della contraffazione,