Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8618 del 20/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8618 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DALL’OCO VITTORIA GIUSTINA N. IL 17/02/1953
avverso la sentenza n. 4450/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
04/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 20/12/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa il 04/03/2013, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli, in data 31/01/2011 appellata da Vittoria Giustina Dall’Oco, imputata del reato di cui all’art. 44 lett.
b) d.P.R. 380/2001 (come contestato in atti) e condannata alla pena di mesi
uno, gg. venti di arresto ed C 14.000,00 di ammenda; pena sospesa – riduceva
la pena a mesi uno e gg. cinque di arresto ed C 10.000,00 di ammenda,
2. L’interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione al mancato rinvio dell’udienza dibattimentale di 1° grado per
impedimento del codifensore ed alla mancata riapertura dell’istruttoria
dibattimentale.
3.Trattasi di censure meramente ripetitive di quanto esposto in sede di
Appello, in ordine alle quali la Corte Territoriale ha motivato esaustivamente
(vedi sentenza 2° grado pagg. 3 – 6).
4. La manifesta infondatezza del ricorso non consente di rilevare e dichiarare
la prescrizione del reato, maturata il 24/06/2013, epoca successiva alla sentenza
impugnata emessa il 04/03/2013 [sez. U. n. 32 del 21/12/2000; sez. U. n.
23428 del 02/06/2005].
5. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Vittoria
Giustina Dall’Oco, con condanna della stessa al pagamento delle spese
processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 20 Dicembre 2013
Il Componente estensore
Il Presidente
confermava nel resto.