Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8614 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8614 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPAGNOLO BERNARDO N. IL 02/05/1979
avverso la sentenza n. 498/2013 TRIBUNALE di BRINDISI, del
19/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 20/12/2013

1) Con sentenza del 19.7.2013 il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica,
applicava a Spagnolo Bernardo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, dichiarate equivalenti alla contestata recidiva, e ritenuta la diminuente per
la scelta del rito, la pena concordata ex art.444 c.p.p. di mesi 4 di reclusione per il
reato di cui all’art.10 bis b.L.vo 74/2000 ascritto.
Ricorre per cassazione Spagnolo Bernardo, a mezzo del difensore, denunciando la
erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) L’art.581 c.p.p. richiede espressamente che l’atto di impugnazione contenga, a
pena di inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai
quali si riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Inoltre l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale
in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. ba parte sua il
giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e
la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in
modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p.
Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art.444
c.p.p, l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della
fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.500,00.
Così deciso in Roma il 20.12.2013

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