Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8613 del 20/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8613 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MELZIADE DONATO N. IL 23/07/1972
avverso la sentenza n. 5051/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
22/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 20/12/2013
Ritenuto:
— che il Tribunale monocratico di Milano con sentenza del 22.5.2013 ha applicato ad
MELZIADE Donato la pena concordata, ex art. 444 c.p.p., in ordine al reato di cui all’art. 73
D.P.R. n. 309/1990 (in Milano, il 26/4/2013);
— che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e carenza di
motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva;
— che i motivi di gravame risultano inammissibili, poiché, a fronte dell’applicazione di pena
concordata, non è ammessa l’impugnazione in sede di legittimità volta a contestare la sussistenza
del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali dell’imputazione, l’entità della pena
applicata o le modalità della sua determinazione; né può riconoscersi alla parte un concreto
interesse a dedurre su tali punti mancanza o insufficienza di motivazione, dal momento che la
statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia [fatte salve le questioni
relative all’applicabilità dell’art. 129 c.p.p. ovvero riguardanti invalidità afferenti la corretta
instaurazione del rito speciale];
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla
declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento,
nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.500,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 20/12/2013
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