Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8612 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8612 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
WANG YOU WEI N. IL 25/08/1988
avverso la sentenza n. 1392/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
11/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 20/12/2013

1) Con sentenza dell’11.4.2013 il GUP del Tribunale di Milano condannava Wang You
Wei, ritenuta la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di euro 8.000,00 di
ammenda per il reato di cui all’art.5 co.1 lett.b) L.283/1962.
Awerso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell’imputato.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda e quindi di sentenza inappellabile
(art 593 comma 3 c.p.p.), l’appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli
atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma V c.p.p.
2) L’aw. Antonella Gallo, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritta nell’albo
speciale di cui all’art.613 c.p.p.
E’ irrilevante che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che ” alla regola secondo cui il
ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da awocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, nonè prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.
In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il
ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione”
(cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20.12.2013

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