Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 861 del 11/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 861 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPPIELLO GIOVANNI N. IL 11/09/1961
avverso la sentenza n. 12602/2712 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 11/11/2013
Cappiello Giovanni ricorre avverso la sentenza 27.12.12 della Corte di appello di Napoli che ha
confermato quella in data 24.10.11 del locale tribunale con la quale è stato condannato, per il reato
di cui all’art.624-bis c.p., riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla
pena di mesi otto di reclusione.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere il giudice di
l’azione dell’imputato era stata costantemente controllata sì che il bene non era uscito dalla sfera
giuridica dell’avente diritto.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto del tutto legittimamente i
giudici di appello hanno ritenuto consumato il reato contestato sulla considerazione che l’imputato
era stato fermato dal personale di vigilanza non dopo essere stato costantemente controllato, ma
solo perché insospettiti dal fare guardingo del Cappiello il quale era poi stato trovato in possesso
della per oggetto del furto avvenuto nei pressi del luogo dell’ospedale dove l’odierno ricorrente
era stato notato girovagare.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 novembre 2013
appello ritenuto esatta la configurazione giuridica del reato contestato, senza considerare che