Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8609 del 20/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8609 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONTANARI LUCIANO N. IL 24/10/1948
avverso la sentenza n. 1116/2011 GIP TRIBUNALE di
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI, del 11/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 20/12/2013
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 20/12/2013
Ritenuto:
— che il G.I.P. del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi con sentenza dell’11/10/2012 ha applicato
a MONTANARI Luciano la pena concordata, ex art. 444 c.p.p., in ordine al reato di cui all’art.
10-ter d.lgs. 74\2000 (in Lioni, 27/12/2008);
– – che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in ordine alla
quantificazione della pena, per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
— che i motivi di gravame risultano inammissibili, poiché, a fronte dell’applicazione di pena
concordata, non è ammessa l’impugnazione in sede di legittimità volta a contestare la sussistenza
del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali dell’imputazione, l’entità della pena
applicata (purché non illegale) o le modalità della sua determinazione, ovvero la configurabilità di
attenuanti non considerate nell’accordo (come nella fattispecie in esame); né può riconoscersi alla
parte un concreto interesse a dedurre su tali punti mancanza o insufficienza di motivazione, dal
momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia [fatte salve le
questioni relative all’applicabilità dell’art. 129 c.p.p. ovvero riguardanti invalidità afferenti la
corretta instaurazione del rito speciale];
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla
declaratoria di inarnmissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento,
nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.500,00