Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8608 del 20/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8608 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERRARI FLAVIO STEFANO N. IL 11/04/1955
At313
avverso la sentenza n. 251/2011TRIBUNALE di ARIANO IRPINO,
del 17/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 20/12/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Tribunale di Ariano Irpino, con sentenza emessa il 17/06/2013, ex art.
444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Flavio Stefano Ferrari – imputato
del reato di cui all’art. 10 ter d.lgs. 74/2000, come contestato in atti, fatto
commesso il 27/12/2009 – la pena di mesi due e gg. venti di reclusione, con
conversione della pena detentiva in C 20.000,00 di multa da versare in venti rate
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla misura della pena
pecuniaria di C 20.000,00.
3. La censura è manifestamente infondata. Il reato è stato commesso entro
il 27/12/2009; epoca in cui era già in vigore la modifica dei parametri di
ragguaglio di cui all’art. 135 cod. pen., per cui gg. 80 di reclusione corrispondono
ad C 20.000,00 di multa [gg. 80 x 250 C = 20.000 C].
4,
Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Flavio Stefano
Ferrari con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 20 Dicembre 2013
Il Componente estensore
Il Presidente
mensili.