Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8607 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8607 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEME YORO N. IL 02/05/1975
avverso la sentenza n. 1033/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
19/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/12/2013

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
ne camera di consiglio del 20/12/2013
i
Così deliberato io,

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Salerno con sentenza del 19/3/2013 ha riformato la sentenza 25/3/2008
del Tribunale di Salerno — Sezione distaccata di Eboli, assolvendolo da parte dei reati contestati e
rideterminando la pena inflitta a DEME Yoro per il delitto di cui all’art. 171 ter legge n. 633/1941 e
succ. modif. (per avere posto in commercio oltre 50 CD riproducenti sia opere musicali tutelate da
diritto di autore sia programmi e giochi per play station illecitamente duplicati — acc. in Battipaglia, il
14/6/2005);
— che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo — sotto il profilo della violazione di
legge — la insussistenza del reato avendo i giudici ricavato la abusiva duplicazione dall’assenza del
contrassegno SIAE e non essendo dimostrato la messa in vendita di tutti i supporti detenuti;
— che la doglianza è manifestamente infondata, poiché nel procedimento che ci occupa non è stata
contestata la mera mancanza del contrassegno S.I.A.E, bensì la detenzione a fini commerciali di
supporti illecitamente duplicati o riprodotti, ove la mancanza del contrassegno è stata
legittimamente valutata come mero indizio della illecita duplicazione o riproduzione, senza assurgere
al ruolo di elemento costitutivo della condotta.
Inoltre, i giudici del gravame hanno posto in evidenza che la illecita duplicazione era desumibile
anche dalla presenza, sui CD sequestrati, di copertine fotocopiate riproducenti quelle originali,
mentre la destinazione alla vendita di tutta la merce sequestrata risultava dimostrata dalle modalità di
offerta ai passanti (l’imputato mostrava alcuni CD tenuti in mano conservando i restanti in una borsa
che portava con sé)
La Corte di merito ha valorizzato, inoltre, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
materiale probatorio acquisito agli atti processuali, sicché la motivazione della sentenza impugnata
appare esauriente e corrispondente alle premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti
gli elementi decisivi a disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento,
nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.000,00

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