Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8604 del 05/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 8604 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
REGINE FRANCESCO N. IL 14/03/1954
avverso la sentenza n. 12898/2014 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 01/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
(–t>’9L
C-91a tAA-e- i

.ALQ

Uditi difensor Avv.;

AAr_A).”(/ào

Data Udienza: 05/02/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di fiducia di Regine Francesco propone ricorso straordinario ai sensi
dell’art.625 bis c.p.p. avverso la sentenza n.2054 emessa dalla Sez.3 di questa Corte
1’1.7.2014 che rigettava il ricorso avverso la sentenza n.2904/2012 della Corte d’Appello
di Napoli, omettendo di rilevare l’estinzione del reato contravvenzionale contestato per
intervenuta prescrizione.
A sostegno della impugnazione deduce errore di fatto in cui sarebbe incorsa la
Corte di legittimità, che una volta ritenuto non inammissibile il ricorso contro la sentenza

maturato nelle more del giudizio.
2. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Sul tema della omessa dichiarazione della prescrizione del reato sono
intervenute le Sezioni Unite della Corte (sentenza n.37505 del 14.7.2011 Rv.250528) per
stabilire che è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del
reato, a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente la conseguenza di un
errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso
errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di
apprezzamento in fatto. Principio costantemente seguito da questa Corte, che ha sempre
escluso la possibilità di rilevare la prescrizione in tutti quei casi in cui la prescrizione non
si presentava di immediata e diretta percezione, ictu oculi evidente, ma richiedeva invece
un approfondimento e un apprezzamento valutativo (Sez.6, sent.n.36768/2012; Sez.4,
sent.n.3319/2014; sez.3, sent.n.23964/2015).
In particolare è stato ritenuto inammissibile, per carenza del requisito della
specificità dei motivi, il ricorso straordinario presentato ai sensi dell’art.625 c.p.p., che
deduce l’omesso rilievo “ex officio” da parte della Corte di Cassazione della prescrizione
del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela
procedimentale e non dimostri, alla luce della medesima, l’intervenuta maturazione del
termine di legge: ciò perché la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto
naturale, in quanto implicante la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto, e
pertanto, l’accertamento della stessa non è frutto del mero computo aritmetico del
relativo termine sul calendario (Sez.1, sent.n.12595/2015; Sez.4, sent.n.43025/2015).
4. Alla luce di tali principi deve essere allora rilevata la genericità della richiesta
del ricorrente, che si limita a sollecitare la dichiarazione di prescrizione in base ad una
asserita “svista” del giudice di legittimità, senza nulla allegare in merito all’iter del
procedimento di merito, che ha impegnato molte udienze in primo grado e in appello, in
cui sono stati disposti numerosi rinvii per svariate ragioni, con conseguenti sospensioni

impugnata avrebbe dovuto accertare l’avvenuto decorso del termine di prescrizione

del termine di prescrizione, la cui durata doveva essere necessariamente valutata di volta
in volta in base al motivo di ogni singola richiesta di rinvio ex art.159 c.p.p.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 febbraio 2016

Il Consigliere

o

re

Il residente

processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA