Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8603 del 05/02/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8603 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Berzano Carlo n. il 19/4/1966
9,64
avverso il decreto n. IQf2O15 pronunciata dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Torino il 18/8/2015;
sentita nella camera di consiglio del 5/2/2016 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. F. Baldi, che ha richiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.

Data Udienza: 05/02/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Carlo Berzano ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto
emesso in data 18/8/2015 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, con cui, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, è stato revocato il
beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato allo stesso già concesso in data 23/3/2015 (istanza del 19/3/2015).

2. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002,

l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato con riguardo all’annualità 2013,
segnalata dell’Ufficio finanziario, omettendo di valutare la variazione di reddito
effettivamente intervenuta, in senso riduttivo, nel successivo anno 2014 (costituente il parametro effettivo di riferimento, rispetto all’istanza di ammissione al
beneficio proposta nel marzo del 2015), in relazione al quale nessun dato era
pervenuto all’amministrazione tributaria per non avere il ricorrente percepito alcun reddito.

3. Il Procuratore Generale, in persona del dott. Fulvio Baldi, nella sua requisitoria scritta ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato.
Come correttamente dedotto dal ricorrente e rilevato dal Procuratore Generale, nel provvedimento di revoca si è erroneamente fatto riferimento ai redditi
percepiti da Carlo Berzano nell’anno 2013 (indicati nella richiesta di revoca avanzata dall’Ufficio finanziario), senza alcun richiamo a eventuali modificazioni riduttive di detti redditi per l’anno 2014 rilevante ai fini dell’esame dell’istanza di
ammissione al beneficio del gratuito patrocinio avanzata nel marzo del 2015.
Al riguardo, in base al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1, può essere
ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta
personale, sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a Euro
9.296,22 (l’importo di Euro 10.766,33, indicato nel D.P.R. n. 115 del 2002, art.
76, comma 1, così come adeguato con decreto del 2 luglio 2012, è stato da ultimo aggiornato in Euro 11.369,24 con D.M. 1 aprile 2014)
Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione si è affermato il criterio interpretativo in base al quale i limiti di reddito rilevanti, ai fini dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vanno accertati con riferimento alla data di presentazione dell’istanza, e che l’ultima dichiarazione dei redditi deve ritenersi solo un parametro di riferimento, considerato che il giudice può calcolare

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n. 115, per avere il giudice a quo ritenuto il superamento dei limiti di reddito per

unitamente al reddito anche il tenore di vita, le condizioni personali e familiari e
le attività economiche eventualmente svolte, secondo l’espressa previsione del
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 2, (Sez. 4, n. 32138 del 22/04/2004,
Dantini, Rv. 228937).
Tale principio è stato dettato con riferimento al caso in cui sia eventualmente intervenuto un arricchimento dell’istante o dei suoi conviventi successivo
all’annualità di riferimento.
Con successive pronunce, questa Sezione ha ulteriormente sviluppato la te-

te alla presentazione della dichiarazione dei redditi di riferimento hanno rilevanza
e possono essere prese in esame ai fini dell’ammissione al beneficio, ancorché
tale ipotesi non sia espressamente disciplinata, in quanto né la lettera della legge, né lo scopo da essa perseguito, autorizzano a ritenere esclusa la possibilità,
per il richiedente, di dimostrare l’intervenuta variazione di reddito a suo sfavore,
anche perché una diversa interpretazione inciderebbe negativamente sull’effettività della difesa dell’imputato (Sez. 4, n. 34456 del 23/06/2011, Rossella, Rv.
251099; Sez. 4, n. 2620 del 11/11/2010, dep. 2011, Scalinci, Rv. 249493).
Con riguardo alla condizione reddituale che il giudice deve prendere in esame, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ovvero ai fini del
provvedimento di revoca del beneficio già concesso, l’ultima dichiarazione dei
redditi può dunque essere integrata da altri elementi, sia per negare il beneficio
nonostante il reddito dichiarato sia inferiore al limite legale, qualora emerga
aliunde un tenore di vita tale da consentire all’istante di sostenere gli esborsi necessari per l’esercizio del diritto di difesa, sia per concederlo, qualora una dichiarazione reddituale di valore superiore al limite legale sia messa in discussione
dalla prova di un decremento reddituale sopravvenuto.
Da tali principi può, quindi, desumersi la generalizzata possibilità di integrare l’ultima dichiarazione dei redditi presentata anche con l’esame di dichiarazioni
relative ad annualità successive, ovvero, come nel caso di specie, con la circostanza costituita dalla mancata presentazione di alcuna dichiarazione, in ragione
della mancata produzione di alcun reddito nel corso dell’anno di riferimento.
La rilevanza di redditi superiori o inferiori al limite previsto dal d.P.R. n. 115
del 2002, citato art. 76, comma 1, che siano stati percepiti in epoca successiva
può desumersi, indirettamente, dal rilievo attribuito alle variazioni di reddito intervenute successivamente che, a norma dell’art. 79, comma 1, lett. d) stesso
decreto, l’interessato ha l’obbligo di comunicare (su tali questioni, v. in termini,
Sez. 4, Sentenza n. 46382 del 14/10/2014, Rv. 260954).

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matica, affermando che anche le diminuzioni di reddito avvenute successivamen-

5. Nel caso di specie, il giudice a quo, nel disporre la revoca dell’ammissione
al gratuito patrocinio del ricorrente sulla base dell’esame della sola ultima dichiarazione dei redditi formalmente presentata dall’istante (per l’anno 2013), ha
omesso di estendere l’eventuale indagine in relazione all’anno successivo (il
2014) per il quale nessun dato era pervenuto all’anagrafe tributaria: circostanza
giustificata dal Berzano in ragione della mancata produzione di redditi nel corso
dell’anno 2014 precedente l’istanza nel marzo 2015, come significato dalla documentazione allegata al ricorso.

del provvedimento impugnato, affinché il tribunale di Torino provveda all’esame
della condizione reddituale del ricorrente anche in relazione al periodo successivo
all’anno 2013, attenendosi al principio in forza del quale l’ultima dichiarazione
dei redditi formalmente presentata dal richiedente l’ammissione al beneficio del
patrocinio a spese dello Stato può essere integrata da altri elementi, sia per negare il beneficio nonostante il reddito dichiarato sia inferiore al limite legale
(qualora emerga aliunde un tenore di vita tale da consentire all’istante di sostenere gli esborsi necessari per l’esercizio del diritto di difesa), sia per concederlo,
qualora una dichiarazione reddituale di valore superiore al limite legale sia messa
in discussione dalla prova di un decremento reddituale sopravvenuto.

P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Torino per
nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/2/2016.

Ritiene, pertanto, il collegio di dover procedere all’annullamento con rinvio

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