Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8601 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8601 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAMARA SORI N. IL 12/09/1991
avverso la sentenza n. 5618/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
10/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 20/12/2013

1) Con sentenza del 10.4.2013 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della
sentenza del GUP del Tribunale di Torino, emessa in data 20.7.2012, con la quale
Camara Sori, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con la
diminuente per la scelta del rito, era stato condannato per il reato di cui all’art.73 co.1
bis DPR 309/90, riconosciuta la circostanza attenuante speciale di cui al comma 5,
riduceva la pena inflitta in primo grado ad anni 1 di reclusione ed euro 3.000,00 di
multa, confermando nel resto.
Propone ricorso per cassazione Camara Sori, denunciando la carenza di motivazione in
ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
2) Il ricorso è generico e, per di più, manifestamente infondato.
2.1) E’ pacifico che il giudice di merito nel valutare la concedibilità della sospensione
condizionale della pena, non abbia l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi
indicati nell’art.133 cod.pen., ma possa limitarsi ad indicare quelli ritenuti prevalenti”
(cfr.Cass.pen.sez.3 n.6641 del 17.11.2009). Il Giudice di appello deve, però, “sia pure
sinteticamente, dare ragione del concreto esercizio, positivo o negativo, del potere
dovere di applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione
della condanna, tanto più quando una delle parti ne abbia fatto esplicita richiesta con
riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento della richiesta
stessa” (Cass. Pen.sez.5 n.2094 del 23.10.2009).
2.2) La Corte territoriale si è attenuata a tali principi, avendo adeguatamente
argomentato in ordine alle ragioni per cui non riteneva di concedere il beneficio della
sospensione della pena. Ha evidenziato, infatti, richiamando la condivisibile
motivazione della sentenza di primo grado, che il giudizio prognostico non poteva che
essere negativo in considerazione dell’esistenza di una “pendenza specifica” e della
mancanza di una lecita occupazione.
2.3) Il ricorrente si limita a censurare genericamente siffatta motivazione, senza
tener conto che l’art.581 c.p.p. richiede espressamente che l’atto di impugnazione
contenga, a pena di inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della
decisione ai quali si riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con
l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono
ogni richiesta.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dì elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 20.12.2013

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