Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 860 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 860 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CEFARIELLO SALVATORE N. IL 19/08/1981
avverso la sentenza n. 12801/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 11/11/2013

Cefariello Salvatore ricorre avverso la sentenza 30.3.12 della Corte di appello di Napoli che ha
confermato quella in data 9.11.11 del locale tribunale con la quale è stato condannato, per il reato di
cui all’art. 496 c.p., concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, alla
pena di anni uno di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

sensi dell’art. 129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza, peraltro non vertendo l’appello in punto di responsabilità, ma
solo di determinazione della pena e di esclusione della recidiva.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 11 novembre 2013

comma 1, lett.b) c.p.p. per non avere i giudici valutato la sussistenza di cause di non punibilità ai

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