Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8598 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8598 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DOMI ARBEN N. IL 18/06/1969
avverso la sentenza n. 19856/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BRESCIA, del 20/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/12/2013

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROM
lla camera di consiglio del 20/12/2013

Ritenuto:
— che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di BRESCIA, con sentenza del 20/6/2013
ha applicato a DOMI Arben la pena concordata, ex articolo 444 C.P.P., in ordine ai reati di cui
agli articoli 73 D.P.R. n. 309/1990, 337-582-585 cod. pen. (in Desenzano del Garda, 8/12/2013);
— che il ricorso per cassazione proposto dall’imputato, in punto di vizio di motivazione e
violazione dell’art. 129 C.P.P., risulta manifestamente infondato perché in tema di
“patteggiamento”, il rito prescelto non consente la prospettazione, in sede di legittimità, di
questioni che risultino incompatibili con la richiesta di applicazione della pena formulata per il
fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poiché
l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione, presupponendosi
la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti
alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. (Sez. V n. 21287, 04 giugno 2010;
Sez. II n. 5240, 14 gennaio 2009).
–che l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che
recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta
descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza
della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’articolo 129 C.P.P. per escludere la
ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata
ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.(Sez. IV .34494, 17 ottobre 2006).
— che il gravame appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per l’invocata
declaratoria immediata di non punibilità;
— che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.500,00

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