Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8596 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8596 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOLLARDO ALDO N. IL 05/09/1944
TOLLARDO GIANFRANCO N. IL 18/08/1953
avverso la sentenza n. 768/2006 TRIBUNALE di VERBANIA, del
01/10/2007
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 20/12/2013

1) Con sentenza dell’1.10.2007 il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica,
condannava Tollardo Aldo e Tollardo Gianfranco, previo riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per la scelta del rito, alla
pena di euro 10.000,00 di ammenda per il reato di cui agli artt.110 c.p., 30 co.1 lett.g)
ed h) L.157/92.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore degli Imputati.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda e quindi di sentenza inappellabile
(art.593 comma 3 c.p.p.), l’appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli
atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma 5 c.p.p.
2) L’avv. Sergio Mora del foro di Verbania, sottoscrittore del ricorso, non risulta
iscritto nell’albo speciale di cui all’art.613 c.p.p.
2.1) Irrilevante è che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che ” alla regola secondo cui il
ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in
ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente
qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di
impugnazione” (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
2.2) Altrettanto irrilevante è che risulti allegata al ricorso nomina del difensore e
procura speciale, trattandosi di atto separato (e privo peraltro di data).
Non trova, quindi, applicazione la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr.
sent. 27 novembre 2008 n.47803-D’Avino), secondo cui “beve intendersi proposto
personalmente dall’imputato il ricorso che, pur formalmente sottoscritto da difensore
non iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, rechi tuttavia in calce l’atto di
nomina del difensore sottoscritto dall’imputato, in quanto tale atto ha un implicito, ma
evidente valore di condivisione della dichiarazione e dei motivi di ricorso, che quindi
devono giuridicamente ritenersi fatti propri da(‘imputato, il quale se ne assume la
paternità ..
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ciascuno ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle
ammende.
D E OS TATA
Così deciso in Roma il 20.12.2013
IN CANCELLERIA

OSSERVA

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